Abstract Con l’ordinanza n. 6741 del 14 marzo 2025, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di leveraged cash out, statuendo la legittimità di detto schema operativo qualora non sia motivato esclusivamente da un risparmio di imposta ma, viceversa, presenti valide ragioni extra-fiscali non marginali, caratterizzate sia dalla sostanza economica che dalla volontà dei soci di procedere al riassetto societario del gruppo. Il caso Il caso ha avuto origine dalla rivalutazione, da parte dei soci di maggioranza – appartenenti allo stesso nucleo familiare – delle azioni di una S.p.A., con applicazione dell’imposta sostitutiva all’epoca pari al 4% (ridotta al 2% per i soci di minoranza in possesso di partecipazioni non qualificate). Successivamente, le azioni sono state cedute a una Newco – costituita dagli stessi soci – per un prezzo pari al valore rivalutato, senza emersione di alcuna plusvalenza tassabile. All’atto di cessione, è stato convenuto che il pagamento avvenisse in due tranche: la prima liquidata tramite gli utili distribuiti dalla S.p.A., la seconda attraverso versamenti in conto capitale ricevuti e prestiti obbligazionari emessi dalla Newco. Grazie a tale operazione, Newco aveva incassato dalla S.p.A. dividendi esenti al 95% ai sensi dell’art. 89 TUIR, impiegati per estinguere i debiti contratti con i cedenti con contestuale corresponsione di interessi deducibili da parte dell’emittente. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’operazione come delineata ha consentito ai soci della Newco di percepire i dividendi dalla S.p.A. beneficiando della dividend exemption senza applicazione della tassazione ordinaria degli stessi in capo alle persone fisiche (come redditi di capitale ex art. 47 TUIR), configurando così un’operazione elusiva ex art. 10-bis della L. n. 212/2000. La tesi dell’Erario è stata accolta in primo grado dalla CTP di Reggio Emilia e successivamente respinta dai giudici di seconde cure. La decisione La Corte di Cassazione, condividendo la pronuncia dei giudici regionali, ha rigettato l’appello dell’Amministrazione, evidenziando la legittimità dell’operazione contestata in virtù della presenza di ragioni extra-fiscali non marginali. In primo luogo, la Corte ha sancito che, relativamente ai processi di riorganizzazione aziendale, il divieto di condotte abusive, fondate sull’assenza di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, “non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d’imposta, poiché va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale”. In particolare, gli Ermellini hanno evidenziato che l’operazione aveva dato solidità alla Newco per il tramite dell’aumento del patrimonio netto, il corrispondente incremento dei finanziamenti bancari, e dell’aumento del fatturato consolidato e degli utili ante imposte. Inoltre, l’intento era anche quello di valorizzare la riorganizzazione familiare mediante la costituzione di una holding di famiglia. Peraltro, la creazione di nuova capacità patrimoniale in capo ai soci di maggioranza aveva consentito la liquidazione di quelli di minoranza. Lo scenario che emerge dai suddetti elementi è quello di un’operazione caratterizzata da una rilevante sostanza economica e non finalizzata esclusivamente al raggiungimento di un indebito risparmio d’imposta, connubio che esclude la sussistenza di una fattispecie abusiva. Il recente arresto della Suprema Corte risulta in linea con il concomitante Atto di Indirizzo del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 7 del 27 febbraio 2025, che fornisce un indirizzo interpretativo e applicativo in merito alla fattispecie di abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. n. 212/2000. Infatti, fermo restando che tale tipologia di illecito si configura quale clausola residuale rispetto a fattispecie più gravi quali evasione e frode, per aversi abuso del diritto l’Atto di Indirizzo ricorda la necessaria presenza dei suoi tre elementi costitutivi, ovvero il conseguimento di vantaggi fiscali “indebiti”, l’assenza di sostanza economica dell’operazione, l’essenzialità del vantaggio fiscale. Con particolare riferimento alle operazioni di rivalutazione, l’Atto di Indirizzo con incisività conferma che, qualora non si tratti di mere operazioni circolari[1] (come nel caso de quo), “la disciplina della rivalutazione delle partecipazioni non pone limiti formali e non sottopone ad obblighi particolari la dismissione delle partecipazioni rivalutate e il valore volontariamente affrancato ben potrà essere utilizzato per ridurre il prelievo sulle plusvalenze“. In linea con tale indicazione, la sentenza in commento valorizza a chiare lettere le “ragioni extrafiscali non marginali” con particolare attenzione alla sostanza economica e conferma l’assunto – a monito dell’Agenzia – secondo cui qualsiasi operazione deve essere valutata nel suo complesso e non atomisticamente, al fine di non penalizzare i contribuenti che agiscono in buona fede e con lecite finalità economiche. Da ciò ne discende l’importanza del principio della libertà delle scelte negoziali “legittime” che si auspica non rimanere lettera morta a valle dell’Atto di Indirizzo del Vice Ministro del MEF. G.A. L.A.F. [1] Cfr. Risposta a Interpello n. 537/2019; Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 20/2019.