Abstract Con la sentenza n. 68 del 14 febbraio 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, conformandosi al recente orientamento giurisprudenziale in materia, ha ribadito la spettanza del credito per le imposte assolte all’estero, laddove il contribuente percettore di dividendi di fonte estera risulti obbligato ad applicare la ritenuta a titolo d’imposta sul reddito conseguito. Il caso La vicenda trae origine dal ricorso avanzato dalla contribuente contro il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate in merito alla richiesta di rimborso del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero nelle annualità 2018-2021. Durante il suddetto periodo, con riferimento ad attività finanziarie estere gestite tramite una fiduciaria italiana, la ricorrente aveva percepito dividendi assoggettati alla imposta preventiva svizzera del 35%. L’importo incassato “netto frontiera” (i.e. i dividendi lordi al netto dell’imposta preventiva) era stato successivamente tassato in Italia con ritenuta d’imposta al 26% operata dalla fiduciaria. A fronte della doppia imposizione subita, la ricorrente ha presentato istanza di rimborso, impugnando poi dinanzi al giudice tributario il silenzio rifiuto dell’l’Agenzia delle Entrate. La decisione La Corte ha accolto il ricorso della contribuente riconoscendo la spettanza del credito d’imposta, in forza del combinato disposto degli artt. 165 del TUIR e 24 della Convenzione Italia-Svizzera. La ricostruzione dei giudici di prime cure ha preso avvio dall’analisi dell’art. 165 del TUIR, il quale prevede che “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”. La norma stabilisce espressamente il divieto di doppia tassazione dei redditi prodotti all’estero, subordinando il riconoscimento del credito alle seguenti condizione: In applicazione della normativa nazionale, la spettanza del credito risulterebbe preclusa nei casi in cui i dividendi percepito risultino assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposizione sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo. Senonché, come rilevato dalla Corte, il delineato quadro normativo si pone in evidente contrasto con alcune Convenzioni internazionali stipulate dall’Italia. Per quanto di rilievo, ai fini del caso in oggetto, l’art. 24 della Convenzione Italia-Svizzera stabilisce che “[…] Nessuna deduzione sarà accordata qualora l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana”. In altre parole, la Convenzione non prevede il riconoscimento di alcun credito ove il contribuente abbia volontariamente optato per il regime di imposizione mediante ritenuta o imposta sostitutiva. Diversamente, qualora il beneficiario, come nel caso di specie, risulti obbligato, in forza della normativa domestica, ad assoggettare il reddito di fonte estera a ritenuta a titolo di imposta, il credito deve essergli concesso. Pertanto, stante la preminenza del diritto internazionale, nelle fattispecie transnazionali regolate da Convenzioni analoghe a quella con la Svizzera, il credito d’imposta dovrà sempre essere riconosciuto, La sentenza in commento ribadisce e rafforza l’orientamento avviato dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 25698/2022, successivamente recepito dalla prevalente giurisprudenza di merito[1], assicurando ai contribuenti un equo trattamento fiscale conforme alle disposizioni convenzionali. G.A. L.A.F. [1] Cfr. CGT I grado di Milano, n. 3184/2024; CGT I grado di Siena n. 68/2024; CGT I grado di Verona n. 321/2024; CGT I grado di Roma, n. 15282/2024. In tal senso anche la CGT I grado di Catania, n. 8655/2024, tuttavia in quel caso la Corte non ha riconosciuto il credito d’imposta, in quanto ha ritenuto le prove documentali insufficienti.