CGUE: responsabilità solidale della società beneficiaria nella scissione

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 29 luglio 2024 resa nella causa C-713/2022, ha chiarito il perimetro applicativo della responsabilità solidale gravante sulle società beneficiarie di una di scissione, affermando il principio secondo cui “tale regola espressa dalla VI direttiva 82/891/CEE trova applicazione non soltanto con riferimento agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo non attribuiti in un progetto di scissione, ma altresì a quelli di natura indeterminata che siano stati constatati, valutati o definiti dopo la scissione, purché  derivino da comportamenti della scissa antecedenti all’operazione”

Il caso

La vicenda in esame trae origine da un’operazione di scissione parziale realizzata da una società italiana operante nel settore chimico in favore di una società di nuova costituzione.

A fronte delle richieste risarcitorie intentate dal Ministero dell’Ambiente, la società scissa ha avviato un’azione legale presso il Tribunale di Milano al fine di accertare la responsabilità solidale della beneficiaria con riferimento ai danni ambientali derivanti da attività poste in essere dalla parte attrice anteriormente alla scissione.

Contrariamente ai giudici di prime cure, la Corte d'Appello di Milano ha riconosciuto la responsabilità solidale della convenuta, fondando le proprie argomentazioni sul disposto dell’art. 2506-bis, co. 3, c.c., in forza del quale le società beneficiarie rispondono in solido degli elementi del passivo la cui destinazione non sia desumibile dal progetto di scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto attribuito.

Giunta, infine, la controversia al vaglio dei giudici di legittimità, il procedimento è stato sospeso attesa la necessità di chiarire tramite rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE se, ai fini della compatibilità con il disposto della VI direttiva 82/891/CEE, l’interpretazione della nozione “elementi del passivo” di cui all’art. 2506 bis comma 3 c.c., possa estendersi sino a ricomprendere le passività non compiutamente determinabili dopo la scissione, ancorché derivanti da condotte anteriori alla data di efficacia dell’operazione.

La decisione

La Corte di Giustizia UE nel risolvere positivamente la questione ha dapprima osservato come il termine “elementi del passivo” di cui all’art. 3, par. 3 lett. b) della Direttiva, nel suo significato abituale, ricomprende, in senso ampio, qualsiasi debito della società scissa, sia esso certo o incerto, determinato o indeterminato.

Del resto, poiché il progetto di scissione deve contenere la descrizione e la ripartizione esatte degli elementi del patrimonio passivo da trasferire, appare evidente come gli stessi debbano necessariamente essere venuti ad esistenza in un momento anteriore al compimento dell’operazione.

Volgendo lo sguardo alla fattispecie in esame, tale requisito implica dunque che l’illecito o il fatto generatore dei danni ambientali si sia verificato anteriormente alla scissione, ma non che, a questa data, tali danni siano stati constatati, valutati, o comunque definiti.

Diversamente ragionando, le società potrebbero difatti utilizzare le operazioni straordinarie quale mezzo per eludere le passività derivanti da attività pregresse, sottraendosi così ai propri obblighi.

Sulla scorta di quanto precede, la Corte di Giustizia UE ha dunque affermato il seguente principio “L’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva 82/891/Cee del Consiglio, relativa alle scissioni delle società per azioni, deve essere interpretato nel senso che la regola della responsabilità solidale delle società beneficiarie enunciata da tale disposizione si applica non soltanto agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo non attribuiti in un progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, che siano stati constatati, valutati o definiti dopo la scissione, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all’operazione di scissione”

La pronuncia in commento nell’attribuire rilevanza, in sede civile, (anche) alle passività di natura indeterminata sorte anteriormente all’operazione, si pone in linea con l’orientamento ancora di recente espresso in ambito fiscale dalla giurisprudenza nazionale.[1]

In tale contesto, difatti, pur non operando il limite del patrimonio netto assegnato previsto per le obbligazioni civili, l’Amministrazione finanziaria al perfezionarsi della scissione non decade dall’esercizio del potere di accertamento gravando sulla beneficiaria una responsabilità solidale ex art. 173 per i debiti tributari riferibili a periodi d’imposta anteriori al perfezionarsi dell’operazione, seppur a tale data ancora indeterminati nel quantum.

G.A. e D.R.


[1] Cass., sentenza 20 agosto 2024, n. 22951

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