L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa in relazione al corretto trattamento fiscale da riservare al conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento in regime di realizzo controllato. A tal riguardo, nel silenzio del dettato normativo, l’Agenzia ha inspiegabilmente accordato prevalenza all’art. 175 del Tuir, sull’assunto che, a parità di condizioni (soggettive ed oggettive) con l’art.177, co. 2 del Tuir, nella prima disposizione risulterebbe predeterminabile in via astratta l’ammontare delle partecipazioni trasferibili. La posizione dell’Agenzia delle Entrate circa la prevalenza dell’art. 175 del Tuir nei confronti dell’art. 177 co. 2 del Tuir, non sembra dirimente nel chiarire le ragioni sottese alla scelta dell’uno o dell’altro regime, in caso di parità di condizioni: Invero, sul piano analitico le differenze tra le due disposizioni sono evidenti: (i) sotto il profilo oggettivo, l’art. 175 del Tuir trova applicazione nel solo caso di partecipazioni di controllo o collegamento, mentre l’alveo applicativo dell’art. 177 co. 2 del Tuir si estende anche alle ipotesi di mero incremento del controllo (ii) quanto alla determinazione del valore di realizzo, nell’art. 175 del Tuir si considera il maggiore tra i valori indicati nelle scritture contabili della conferente e della conferitaria, diversamente dall’art. 177, co. 2, del Tuir, che prende a riferimento il solo valore della conferitaria. Tuttavia, qualora l’operazione di conferimento abbia ad oggetto partecipazioni di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c., ricorrendo i presupposti applicativi (oggettivi e soggettivi) di entrambe le disposizioni, al contribuente dovrebbe essere riconosciuta la piena facoltà di propendere per l’uno o l’altro regime. Su tale ultimo aspetto tuttavia l’Agenzia,[1] ha affermato la prevalenza dell’”articolo 175 del Tuir, in quanto, in questo ultimo viene in astratto precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nell’articolo 177 del Tuir, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria.” A ben vedere, la motivazione posta dall’Agenzia alla base della sua interpretazione attiene esclusivamente alla predeterminazione del quantum delle partecipazioni senza nulla dire circa i differenti meccanismi di determinazione del valore di realizzo e i conseguenti effetti fiscali correlati all’applicazione dell’una o dell’altra disposizione. Infatti, a parità di condizioni, ove la conferente iscrivesse le partecipazioni ricevute in cambio ad un valore superiore a quello attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni conferite: (i) in applicazione dell’art. 175 del Tuir, la conferente realizzerebbe una plusvalenza imponibile; (ii) nel sistema regolato dall’art. 177, co. 2 del Tuir, assumendo rilievo il solo incremento di patrimonio netto della conferitaria tale plusvalenza non risulterebbe imponibile. In virtù della pari dignità delle norme richiamate, dovrebbe quindi attribuirsi al contribuente la piena facoltà di poter scegliere tra i due regimi/meccanismi di applicazione del realizzo controllato, a prescindere da una presa di posizione della prassi, di cui si auspica un ripensamento, basata peraltro su una motivazione priva di fondamento. G.S. A.M. [1] Cfr. Risposte ad interpello n. 552/2021 e n. 216/2024.