MLBO non abusiva se cambia il controllo della target

Con la risposta ad interpello n. 251, pubblicata il 9 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate, nel rilevare l’assenza di artificiosità con riferimento ad una complessa operazione di fusione con indebitamento (merger leveraged buy out - MLBO) preordinata ad un effettivo cambio di controllo nella società target, ha ritenuto inerenti e, dunque, deducibili gli interessi passivi derivanti dal finanziamento bancario all’uopo contratto.

Il caso

Nel caso di specie, la società istante Alfa rappresentava di voler procedere alla creazione di una joint venture paritetica con la società Gamma, attraverso una complessa operazione di MLBO[1] articolata nelle seguenti fasi:

  1. costituzione della società target (Delta) da parte di Alfa, tramite conferimento d’azienda;
  2. costituzione di una HoldCo da parte di Alfa e Gamma, mediante conferimento in denaro (in misura paritetica, ovvero 50% ciascuno senza particolari patti parasociali che ne facessero mutare la natura di JV genuina al 50%);
  3. costituzione di una società veicolo (BidCo) partecipata al 100% da HoldCo, mediante conferimento in denaro;
  4. acquisizione del controllo totalitario di Delta da parte di BidCo, finanziata tramite capitale di rischio e di debito;
  5. incorporazione della società veicolo BidCo nella società target, tramite fusione inversa.

Sulla scorta di quanto prospettato, l’istante chiedeva che l’Agenzia si pronunciasse in merito ai potenziali profili di artificiosità e abuso del diritto della complessiva operazione, con specifico riferimento alla deduzione, dal reddito della target, degli interessi passivi derivanti dal finanziamento bancario contratto dalla società veicolo BidCo, incorporata via fusione inversa.

La risposta

L’Agenzia, richiamando i chiarimenti forniti nella circolare n. 6/E/2016, ricorda preliminarmente come le operazioni di acquisizione con indebitamento si caratterizzino per l'esistenza di una sola causa, costituita dall'acquisizione di un'impresa o di una partecipazione che consenta il controllo della società target.

In maggior dettaglio, l'operazione di LBO non potrebbe dirsi rispondere a finalità economiche rilevanti, risultando invero dirette al conseguimento di un mero vantaggio fiscale indebito, nell’ipotesi in cui non si verificasse un reale mutamento degli assetti partecipativi della società target.

Volgendo lo sguardo al caso di specie, si rileva nella risposta il necessario mutamento nell’assetto di controllo della target Delta, posto che all’esito del progetto di riorganizzazione la società Alfa passerebbe da un controllo totalitario 100% ad una detenzione paritaria in JV con il nuovo socio Gamma.

Alla luce delle argomentazioni suesposte, l’Agenzia delle Entrate ha pertanto concluso ritenendo (i) l'operazione MLBO idonea a consentire il perseguimento di finalità economiche rilevanti, giacché finalizzata ad un effettivo change of control della target e (ii) gli interessi passivi inerenti e deducibili ai sensi dell’art. 96 del TUIR, in quanto strettamente connessi al progetto di acquisizione e successiva fusione.

La risposta in esame conferma l’orientamento sviluppatosi in seno all’Amministrazione finanziaria a partire dal 2016 e allo stato attuale accreditato da qualificata dottrina e da alcuni arresti giurisprudenziali[2].

L.A.


[1] Operazione regolata, sotto il profilo civilistico, dall’art. 2501-bis, il quale: “Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo”.

[2] Cfr. Cass., n. 20189/2022; n. 868/2019; n. 19430/2018.

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