Abstract Con la risposta ad interpello n. 222/2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione fiscale di cui all’. 88 del TUIR, comma 4-ter, espressamente riferita alle sopravvenienze attive derivanti da piani attestati di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), della L.F. può ritenersi applicabile, con la pubblicazione del piano nel Registro delle imprese, anche ai piani di risanamento ex art. 56 CCII, attesa l’analoga finalità sottesa ad entrambe le disposizioni richiamate. Il caso La società istante ALFA riferisce di essere stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2482 bis c.c e di voler pertanto attuare un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII, in grado di ridurre sensibilmente la propria esposizione debitoria, con conseguentemente emersione di sopravvenienze attive. In ragione di quanto prospettato, ALFA ha chiesto all’Agenzia la possibilità di applicare l’art. 88, co. 4-ter, del TUIR che accorda una parziale detassazione delle sopravvenienze attive generate, tra l’altro, dai piani attestati di risanamento di cui all’art. 67, co. 3, lett. d) L.F., posto che tale disciplina è stata trasposta nell’art. 56 CCII, entrato in vigore il 15 luglio 2022. Secondo la soluzione prospettata dall’istante, un eventuale riscontro negativo darebbe luogo ad un’ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie del tutto analoghe. La risposta dell’Agenzia In via preliminare il documento richiama la ratio sottesa alla limitazione della tassazione delle sopravvenienze, la quale risiede nel non penalizzare l'attuazione delle procedure di risanamento[1] volendo riconoscere la detassazione solo dopo la consumazione di determinate poste fiscali (tax attributes), al fine di evitare che le stesse possano dar luogo a un'ulteriore riduzione degli imponibili dei successivi periodi d'imposta. Ciò posto, l’Agenzia pone l’accento sui caratteri comuni ad entrambe le disposizioni, rilevando in particolare un’analogia: Sulla scorta di ciò, l’Agenzia ha ritenuto che, qualora il contribuente provveda alla pubblicazione del piano attestato di risanamento nel Registro delle imprese, le sopravvenienze attive derivanti dall’attuazione del suddetto piano possano usufruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 88, comma 4-ter, del TUIR. Nel contesto appare decisivo segnalare come l’orientamento espresso dall’Agenzia appaia in linea con la Legge delega per la Riforma fiscale, che mira ad estendere la detassazione in commento a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi[2]. L.A. [1] La norma agevolativa del TUIR stabilisce che “in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (...) ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267 del 1972, pubblicato nel registro delle imprese (...) la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico (...)”. [2] L’art. 9 della Delega al Governo per la riforma fiscale prevede che: “A tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza il comma 1, lettera a), numero 3), estende l’applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter (…). In particolare, la legge delega interviene sul trattamento fiscale dei componenti positivi derivanti dallo stralcio di debiti in presenza di istituti, previsti dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, estendendo la disciplina dell’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR”.