Con la risposta a interpello n. 216, pubblicata il 5 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in forza del dettato normativo di cui agli artt. 175 e 177, co. 2 e 2-bis del TUIR, non emerge alcun elemento ostativo alla congiunta applicazione delle diverse discipline di realizzo controllato nel caso di plurimi e consecutivi (o contemporanei) conferimenti volti ad accrescere la catena di controllo di un gruppo societario e/o ad aggregare partecipazioni. Il caso La società istante (Alfa) è una holding unipersonale, costituita dal socio Tizio (“Socio”) mediante il conferimento del 25% delle partecipazioni detenute nella società Gamma in regime di neutralità fiscale ex art. 177, co. 2-bis, TUIR (“Conferimento I”). Nell’istanza si rappresenta l’opportunità di procedere ad una complessa operazione di riorganizzazione societaria articolata in plurimi conferimenti a realizzo controllato: La società istante richiede all’Agenzia di esprimersi in merito al legittimo utilizzo dei diversi regimi di ''realizzo controllato'' nonché alla non abusività ex art. 10 bis L. 212/2000 dell'operazione complessivamente prospettata, anche nell'eventualità in cui le società dovessero cedere a terzi in futuro le partecipazioni così ottenute usufruendo del regime PEX. Il parere dell’Agenzia Per quanto concerne l’elusività dell’operazione, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che nella fattispecie prospettata non è ravvisabile il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, in quanto Ad analoga conclusione l’Agenzia giunge anche per l’ipotesi in cui la società conferitaria dovesse risultare beneficiaria di contemporanei conferimenti effettuati, alcuni ai sensi dell’art. 175, altri ai sensi del 177, co. 2, purché se ne rispettino i requisiti. Peraltro, in tali casi, in presenza di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrano i requisiti di entrambe le citate disposizioni, a parere dell’Agenzia dovrebbe prevalere l’applicabilità dell’art. 175,[3] risultando diversamente regolata la determinazione del calcolo del valore di realizzo. Mentre, infatti, l’art. 175 assume il maggiore tra il valore delle partecipazioni iscritte rispettivamente nelle scritture contabili della conferente e della conferitaria, l’art. 177, co. 2, considera, invece, il solo incremento di patrimonio netto della conferitaria, potendo astrattamente i due meccanismi condurre ad un risultato aritmeticamente diverso. Con riferimento all’holding period rilevante ai fini PEX ed esteso a 60 mesi nei casi di cui all’art. 177 co. 2-bis, l’Agenzia ritiene che, sebbene effettuato in regime di sostanziale neutralità, il conferimento rappresenta un evento realizzativo che segna una interruzione nel possesso della partecipazione, per cui il termine prescritto ricomincia a decorrere dalla data di efficacia del conferimento; conseguentemente, nel caso di specie, poiché il Conferimento II non è effettuato ex art. 177 comma 2-bis, il periodo di riferimento rimane quello ordinario di 12 mesi. Infine, anche per quanto concerne l’eventuale Conferimento III, nella risposta si evidenzia che il vantaggio fiscale non è qualificabile come indebito in quanto l’operazione di riorganizzazione prospettata è volta a far acquisire al socio una posizione di controllo di diritto all’interno del gruppo, determinata proprio dalla partecipazione dallo stesso detenuta. Del resto, I ‘Amministrazione finanziaria non potrebbe imporre al socio la scelta più onerosa relativamente al momento in cui effettuare il conferimento della quota dell’1%, poiché, come sancito dall’art. 10-bis, co. 4, della L. n. 212/2000, il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio d’imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica. Potrebbe al limite prospettarsi una contestazione di abuso del diritto laddove, in caso di cessione nell’immediato futuro delle partecipazioni oggetto dei conferimenti, questi ultimi fossero preordinati a scambiare una partecipazione gravata ai fini PEX dal maggior periodo di detenzione di 60 mesi con una partecipazione soggetta al periodo di detenzione ordinario di 12 mesi. La posizione delineata dall’Agenzia risulta di notevole pregio, in quanto fornisce per la prima volta un preciso e risolutivo chiarimento in merito alla non abusività delle operazioni di riorganizzazione societaria effettuate attraverso conferimenti plurimi e concatenati in regime di realizzo controllato. G.A. [1] Il regime di cui all’art. 175 del TUIR consente di usufruire del realizzo controllato per i conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni di controllo o di collegamento ex art. 2359 c.c., effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, per mezzo del quale si considera quale valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili. [2] Il regime di cui all’art. 177, co. 2, TUIR consente di avvalersi del realizzo controllato qualora la società conferitaria acquisisca il controllo della società conferita, anche nei casi in cui il conferimento venga effettuato da soggetti non in regime d’impresa [3] L’art. 175 del TUIR consente, infatti, di determinare in “astratto l’ammontare delle partecipazioni trasferibili, diversamente dall’art. 177 co. 2, per il quale l’importo dipende dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria” (cfr. circolare n. 552/2021).
l’utilizzo congiunto delle diverse discipline di realizzo controllato risulta conforme alla ratio delle norme tributarie utilizzate. Dette previsioni normative, individuando un valore di realizzo delle partecipazioni oggetto di conferimento diverso da quello previsto dall’art. 9 del TUIR, consentono, infatti, di mantenere latenti le plusvalenze generate o di indurre la neutralità fiscale del conferimento anche qualora le partecipazioni oggetto dell’operazione provengano da un precedente conferimento già effettuato in regime di neutralità indotta.