La nuova nozione di residenza fiscale delle persone fisiche

Il D.Lgs. 209/23, attuativo della Legge Delega, ha ridefinito i criteri di residenza fiscale in Italia delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 TUIR, in vigore a partire dallo scorso 1.01.24.

Nella nuova formulazione è stato, in primis, espunto il previgente richiamo alla nozione civilistica di domicilio – e con esso il riferimento agli aspetti economici – accordandosi una preferenza esclusiva alle relazioni personali e familiari della persona.

La riforma ha, inoltre, inserito, quale ulteriore criterio di collegamento, la presenza fisica nei confini nazionali per la maggior parte del periodo d’imposta, computando finanche le frazioni di giorno.

Da ultimo è stata declassata l’iscrizione all’Anagrafe a semplice presunzione legale relativa, con conseguente possibilità di fornire prova contraria. Alcuna modifica ha, invece, interessato il criterio della residenza, ancora permeato alle regole civilistiche.

La soluzione adottata dal legislatore ha destato, tuttavia, talune perplessità sia sotto un profilo ermeneutico che di conformità alla prassi internazionale. Nella specie, la nuova previsione sembrerebbe di fatto indebolire la posizione italiana, attesa la necessità di attivare – nella risoluzione di casi di doppia residenza - le tie breaker rules convenzionali, nelle quali continuano a rilevare le relazioni personali e economiche, definite come “center of vital interest”.

Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi del mese di settembre 2024 di AHK Italien dal Dipartimento Fiscalità Internazionale di Morri Rossetti.

La Newsletter Norme & Tributi di AHK Italien relativa al mese di settembre 2024 è disponibile qui.

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