Con la risposta ad interpello n. 171/2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di tassazione del conferimento di beni, precisando le modalità di determinazione di tre distinte basi imponibili. In particolare, sotto il profilo IVA rileva il corrispettivo figurativo del conferimento, vale a dire il valore attribuito dalle parti all’aumento di capitale sociale, comprensivo di sovrapprezzo ed eventuale conguaglio in denaro; ai fini IRES, invece, per la determinazione della plus/minusvalenza, si deve tenere conto del valore normale dei beni conferiti; quanto all’ IRAP, infine, si considera il valore presente in bilancio. Il quesito Nel caso trattato nella risposta in esame, l’istante è una società (Alfa S.p.A.) che, in seguito alla costituzione di un’altra impresa (Beta S.r.l.), ha effettuato, nei confronti di quest’ultima, un conferimento di beni funzionale allo svolgimento della propria l’attività. Al fine di determinare il valore dei beni conferiti, l’istante dichiara che, sulla base di una perizia redatta da una società indipendente, tale valore è almeno pari a quello dell’aumento di capitale sociale comprensivo del sovrapprezzo. Inoltre, la società conferitaria evidenzia che alla data di efficacia del conferimento, il valore contabile dei beni conferiti differiva dal valore fiscale degli stessi. Tanto premesso, l’istante chiede chiarimenti all’Agenzia delle entrate in ordine: La risposta dell’Agenzia IVA In merito all’imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia osserva che i conferimenti di beni, non configurabili come aziende o rami di azienda, effettuati da soggetti passivi IVA in altre società, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 313/1997, rientrano nella sfera impositiva del tributo in quanto assimilati alle cessioni. Per principio generale, relativamente alla base imponibile dell’IVA, nelle cessioni di beni a titolo oneroso quest’ultima è costituita dal corrispettivo effettivamente dovuto al cedente da parte del cessionario o di un terzo, secondo quanto disposto dall’art. 73 della direttiva 2006/112/CE, recepito dall’art. 13, co. 1, del Decreto IVA. Su questo passaggio, è interessante osservare come ai fini del corretto inquadramento della fattispecie ai fini IVA l’Agenzia ritiene necessario partire dalle norme unionali per poi analizzare gli articoli di riferimento a livello nazionale. A parere dell’Amministrazione, escludendo i casi del co. 3 dello stesso articolo (per cui si considera il valore normale dei beni), “la base imponibile su cui applicare l’IVA corrisponde all’aumento di capitale, comprensivo del sovrapprezzo, della società conferitaria, maggiorato delle somme erogate da quest’ultima alla conferente, a titolo di conguaglio di eventuali differenze rilevate tra le consistenze dei beni alla data della perizia di stima e le consistenze degli stessi beni alla data di efficacia dell’operazione”. IRES In relazione all’imposizione diretta, l’Amministrazione osserva anzitutto che, per la determinazione della plus/minusvalenza derivante dal conferimento di beni, in base agli artt. 9, co. 5, 86 e 101 del TUIR, il reddito imponibile derivante da tale operazione è costituito dalla differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato del bene conferito. Ulteriormente, secondo quanto disposto dal co. 2 del citato art. 9: “in caso di conferimenti o apporti in società si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”, come definito dal successivo comma 3 (in linea di principio, il valore di mercato). Da quanto sopra esposto, secondo l’Agenzia: “la soluzione proposta dall’Istante non può ritenersi condivisibile in quanto non in linea con le disposizioni di cui all’art. 9, commi 2 e 3, del TUIR sopra riportate. Infatti, l’importo corrispondente all’aumento del capitale sociale e del sovrapprezzo, in un’operazione di conferimento, non necessariamente coincide con il valore normale del bene conferito”. IRAP Con riferimento alle modalità di determinazione della base imponibile IRAP, l’Agenzia rammenta che la legge Finanziaria 2008 (riforma IRAP) ha delineato un nuovo sistema di determinazione della base imponibile, fondato sul principio di “presa diretta dal bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi, con conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'IRES. In altri termini, sulla base dell’art. 5 del D.Lgs. 446/1997, le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti assimilati (diversi da banche, società finanziarie e assicurazioni) determinano la base imponibile IRAP in base alle risultanze del bilancio d’esercizio. In sintesi, le componenti imponibili o deducibili sono assunte così come risultanti dal Conto economico, fatte salve le eccezioni espressamente previste. Infine, occorre sottolineare che la risposta in commento, rappresenta un’importante conferma da parte dell’Agenzia per la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni vigenti in materia IRAP, consolidando l’interpretazione normativa e offrendo maggiore certezza agli operatori del settore. In conclusione, relativamente ai conferimenti in natura, la base imponibile dovrà essere così individuata: L.A.