Il decreto legislativo n. 108/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 agosto, reca al suo interno importanti modifiche integrative e correttive in materia di cooperative compliance, ivi compreso un potenziamento della penalty protection (penale e amministrativa) per le condotte potenzialmente rappresentative di rischi fiscali poste in essere nei periodi d’imposta precedenti a quello di accesso al regime. Il regime di adempimento collaborativo, introdotto nel nostro ordinamento con il D.lgs n. 128/2015, ha subito in tempi recenti diverse modifiche, sulla scorta di quanto previsto dalla Legge Delega n. 111/2023, ad opera del D.Lgs. n. 221/2023 (c.d. Decreto attuativo). Tuttavia, sotto alcuni aspetti il Decreto attuativo si è rivelato inadeguato e poco coerente con le previsioni della Legge Delega, inducendo l’esecutivo ad emanare alcune disposizioni correttive. In tale contesto, dunque, si inserisce il Decreto n. 108/2024 (c.d. Decreto correttivo), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 giugno 2024 e pubblicato in G.U. il 5 agosto scorso, con cui il Governo ha voluto introdurre alcune significative e auspicate modifiche alle disposizioni previgenti. Il Decreto correttivo si propone di intervenire, in primo luogo, sull’ambito soggettivo di applicazione del regime. La Legge Delega, infatti, proponeva l’obiettivo di estendere l’accesso al regime anche alle società che, seppur prive dei requisiti dimensionali utili ad aderire, appartenevano a un “gruppo di imprese” nel quale almeno un soggetto possedesse i requisiti di ammissibilità e a condizione che il gruppo adottasse un TCF gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo. Tuttavia, la nozione di “gruppo di imprese” contenuta nella Delega Fiscale è stata declinata, in sede di attuazione, in termini prettamente tributari, cosicché l’ampliamento originariamente previsto dalla Legge delega è stato circoscritto alle sole società ricomprese nel medesimo consolidato fiscale nazionale, di cui faccia parte il contribuente istante. In questo contesto, il Decreto correttivo si propone di rimediare alla disposizione eccessivamente restrittiva operata dal Decreto attuativo, consentendo l’accesso al regime alle società appartenenti a un “gruppo di imprese”, indipendentemente dall’inclusione delle stesse nel perimetro di un consolidato fiscale. Il Decreto correttivo, infatti, consente l’accesso ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, “inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2 del c.c.”, sempre a condizione che almeno un soggetto del gruppo soddisfi il requisito dimensionale e sia adottato un TCF unitario a livello di gruppo. La nuova disposizione, inoltre, si prefigge l’obiettivo di dare un forte impulso al regime di cooperative compliance attraverso un considerevole potenziamento degli effetti premiali. Conformemente alla volontà di rafforzare ulteriormente il regime di cooperative compliance, il Decreto correttivo si propone di incentivare il dialogo preventivo tra l’Amministrazione e il contribuente attraverso la comunicazione volontaria e tempestiva dei rischi pregressi, prevedendo la disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative e la non punibilità del reato di dichiarazione infedele per violazioni relative a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di accesso. Tuttavia, quale condizione necessaria per fruire del beneficio, si richiede che la comunicazione dei rischi sia effettuata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica del provvedimento di accesso al regime e che da tale comunicazione emerga in modo chiaro e univoco il comportamento adottato dal contribuente. Il Decreto correttivo rafforza, inoltre, la penalty protection riguardante la non punibilità del reato di dichiarazione infedele, eliminando l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di provvedere alla comunicazione della notizia di reato all’Autorità giudiziaria per le condotte riconducibili al suddetto reato tributario comunicate tempestivamente. La nuova disposizione prevede, infatti, che, in caso di integrale e tempestiva comunicazione del rischio al Fisco, “non si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale”. Il provvedimento in esame modifica anche il regime opzionale riservato ai contribuenti non aventi i requisiti dimensionali richiesti per l’adesione, prevedendo la disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative (in luogo della precedente riduzione ad un 1/3) per i rischi comunicati tempestivamente all’AdE. Infine, la modifica legislativa prevede l’introduzione di una sanzione per i professionisti certificatori, che può arrivare fino alla sospensione della facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, in caso di certificazione infedele del Tax Control Framework. G.A.