Imposta sostitutiva sui finanziamenti non applicabile per operazioni perfezionate all’estero anche se assistite da garanzia italiana

Con la risposta ad interpello n. 150/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che in caso di operazioni di finanziamento perfezionate all’estero non potrà applicarsi il regime agevolativo dell’imposta sostitutiva, e, conseguentemente, sugli atti di concessione delle correlate garanzie dovrà trovare applicazione il regime ordinario previsto per le singole imposte dovute.

La vicenda oggetto di interpello riguardava un contratto di finanziamento, concesso da una società di diritto tedesco per l’acquisto di un immobile in Italia, assistito da garanzia ipotecaria gravante sull’immobile medesimo. Il contratto di finanziamento era sottoposto alla legislazione tedesca in quanto redatto in Germania sotto forma di scrittura privata autenticata; al contrario, l’atto di concessione di ipoteca era stato stipulato in Italia mediante atto pubblico enunciante il correlato atto di finanziamento.

La società istante, dunque, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se, ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca, fosse necessario procedere al pagamento delle imposte dovute in Italia in misura ordinaria, oppure se fosse applicabile l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 17 del D.P.R. n. 601/1973. La norma infatti consente, in relazione a determinate operazioni di finanziamento a medio e lungo termine (con una durata contrattuale superiore ai 18 mesi), ove sia esercitata apposita opzione per iscritto nell'atto di finanziamento, l'applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative.

Particolare importanza ai fini dell’applicazione del regime opzionale è data al requisito della territorialità, su cui si sono susseguite diverse pronunce di prassi. In particolare, con la circolare del Ministero delle Finanze n. 246/1996, è stato riconosciuto che il regime agevolativo può applicarsi anche agli istituti di credito stabiliti in altri stati membri UE che operano in Italia direttamente. Successivamente l’Amministrazione Finanziaria, con la risoluzione n. 45/2000, ha chiarito che ai finanziamenti posti in essere da istituti di credito italiani fuori dal territorio nazionale non può applicarsi il regime fiscale dell’imposta sostitutiva, anche qualora detti finanziamenti abbiano effetti in Italia. In conformità ai precedenti documenti di prassi, la risoluzione n. 20/E del 2013 ha precisato che l’imposta sostitutiva si applica se il contratto di finanziamento è stipulato per iscritto nel territorio dello Stato italiano.

Sulla scorta di detti elementi, l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto l’applicabilità dell’imposta sostitutiva ex art. 17 DPR n. 601/1973 ai casi in cui sussistano i seguenti requisiti:

  1. Requisito oggettivo: le operazioni su cui poter applicare l’imposta sostitutiva sono quelle relative a finanziamenti a medio e lungo termine e agli atti e formalità ad esse strumentalmente collegati ex art. 15 D.P.R. n. 601/1973;
  2. Requisito soggettivo: il finanziamento può essere effettuato da aziende ed istituti di credito e loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio e lungo termine in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative in materia bancaria;
  3. Requisito territoriale: gli atti di finanziamento devono essere formati nel territorio italiano.

Il medesimo regime si applica anche alle garanzie, da chiunque prestate e di qualunque tipo, purché le stesse presentino una diretta connessione e siano inerenti o collegate al contratto di finanziamento avente i requisiti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Nel caso di specie, le operazioni di finanziamento erano state compiute all’estero (in Germania), luogo in cui è avvenuta la stipula del contratto.

Pertanto, trattandosi di operazioni di finanziamento formate all’estero per le quali non sussiste l’applicazione del regime agevolativo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che anche gli atti di costituzione dell’ipoteca a garanzia dei suddetti finanziamenti non potessero usufruire dell’imposta sostitutiva e che agli stessi dovesse applicarsi il regime nazionale previsto per le singole imposte dovute.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate, dunque, pone in primo piano la territorialità dell’operazione principale di finanziamento, la quale deve essere formata e perfezionata totalmente in Italia per poter fruire dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 D.P.R. n. 601/1973.

Tuttavia, tale posizione sembra ancorata ad una ricostruzione che l’Ufficio ricava prevalentemente da proprie pronunce di prassi precedenti. Sul punto, infatti, manca un deciso riferimento normativo che garantirebbe un apprezzabile supporto giustificativo alla posizione esposta dall’Amministrazione.

G.A.

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