Con la sentenza n. 10308/2024, la Corte di cassazione ha statuito che ai fini del rimborso delle ritenute a cui era stata assoggetta la pensione di fonte italiana di un contribuente residente all'estero, non è necessario dimostrare l'effettivo assoggettamento a imposizione fiscale nel Paese estero, essendo sufficiente l'astratta imponibilità in quel Paese. Secondo l’orientamento della Corte, la corretta interpretazione dell’art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Turchia in materia di pensioni porta a ritenere sussistente l’esclusiva potestà impositiva dello Stato di residenza. Il caso La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino italiano residente in Turchia in esito al silenzio-diniego registratosi sull’istanza di rimborso per le ritenute IRPEF sulla pensione da esso percepita. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso che veniva confermato dal giudice di secondo grado. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo che per l’accoglimento del rimborso delle ritenute, non è sufficiente per l’istante dimostrare la residenza in uno Stato estero, dovendo anche provare che la prestazione pensionistica sia stata oggetto di effettiva imposizione fiscale sia nello Stato erogatore che nel diverso Stato di residenza. L’Ufficio, quindi, eccepiva un difetto di prova in ordine all’avvenuta doppia tassazione. La decisione L'art. 18 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Turchia, ratificata con legge n. 195/1993, prevede che: “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19 del presente Accordo, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato”. Secondo il Giudice di legittimità, il soggetto che, come nel caso di specie, sia residente in Turchia e sia al contempo titolare di una pensione erogata da un ente italiano, ha diritto a che tale prestazione sia oggetto di imposizione fiscale nel solo Stato di residenza. La Corte ritiene ormai pacifico che la corretta interpretazione delle norme interne o pattizie in materia di doppia imposizione non richieda l’effettivo assoggettamento ad imposizione fiscale nell’altro Paese per ottenere il rimborso in Italia, essendo sufficiente l’astratta imponibilità fiscale, in disparte se sia stato o meno esercitato il potere impositivo. D’altronde, si legge nella sentenza che il suesposto principio, seppur in relazione ai dividendi, trovava già precedenti nella giurisprudenza della Cassazione che si era occupata dei rapporti tra società italiane partecipate da società estero, anche fuori dai Paesi UE (Cass. n. 1231/2001, n. 23431/2010, n. 26656/2017). Peraltro, come giustamente rileva la Corte, il dato testuale della norma pattizia convenzionale, che utilizza l’espressione “imponibili soltanto in detto Stato”, porta a ritenere, alla luce di un’interpretazione assunta in base al significato proprio del testo, che la Convenzione implica l’attribuzione esclusiva della potestà impositiva allo Stato di residenza, e preclude all’altro Stato contraente (ossia l’Italia) la tassazione. Infine, si evidenzia che l’unico criterio rilevante, ai fini dell’esclusione dell’imposizione in Italia delle pensioni erogate al contribuente, è quello della residenza in Turchia e, a tal proposito, la CTR con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha verificato che l’interessato è iscritto all’AIRE, è residente in Turchia ed ivi regolarmente assoggettato ad imposizione. Ne consegue il rigetto del ricorso erariale. Il commento La Corte tramite un interessante parallelismo con altro precedente, in materia di tassazione transnazionale di dividendi, ha ribadito il principio che, ai fini del rimborso delle imposte versate nello Stato della fonte, il contribuente non debba dimostrare di essere stato effettivamente assoggettato ad imposta nel proprio Stato di residenza (c.d. subject to tax) dovendosi, invece, considerare sufficiente “l’astratta imponibilità fiscale in quel Paese, in disparte se sia stato o meno esercitato il potere impositivo” (c.d. liability to tax). In secondo luogo, i giudici sono tornati sulla corretta interpretazione delle disposizioni di natura pattizia. La presenza, infatti, nel testo dell’art. 18 della Convenzione dell’espressione “imponibili soltanto in detto Stato” dovrebbe portare a ritenere che in materia di pensioni il Trattato attribuisca potestà impositiva esclusiva al solo Stato di residenza precludendo, quindi all’Italia (nel caso di specie, Stato della fonte) la tassazione. In conclusione, il pensionato residente all’estero che abbia subito la ritenuta alla fonte da parte dell’ente erogatore italiano può chiederne il rimborso posto che sia sempre opportuno corredare l’istanza di rimborso con un certificato rilasciato dall’amministrazione finanziaria dello stato estero che attesti la residenza fiscale ai sensi dell’art. 4 della Convenzione internazionale applicabile, nonché l’assoggettamento alle locali imposte sul reddito. L.A.