Esterovestizione: la sede di direzione effettiva non va confusa con il luogo in cui sono siti i beni sociali

Con la sentenza n. 17289/2024 depositata lo scorso 24 giugno, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha statuito che, per contestare l’esterovestizione, la sede di direzione effettiva della società deve essere individuata nel luogo in cui vengono assunte le decisioni sociali di natura amministrativa, compresa quella fiscale e finanziaria, non confondendo quest’ultima con il luogo in cui sono localizzati i beni sociali.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società lussemburghese con immobili gestiti in Italia avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale qualificava l’ente in questione come una società esterovestita “creata fittiziamente ad hoc, con il precipuo scopo di beneficiare di una tassazione più vantaggiosa e realizzare interessi economici sottostanti alla conferente, non svolgendo alcuna attività nel luogo di costituzione, avente il solo scopo di detenere partecipazioni, i cui proventi sono tassati secondo i principi di fiscalità operanti in quello stato”

La Corte territoriale affermava che la direzione effettiva della società era localizzata in Italia, in quanto ivi erano localizzati gli immobili gestiti dalla società. I giudici lombardi, premesso che la nozione di sede legale o amministrativa dovesse necessariamente coincidere con la sede di direzione effettiva della società, attestavano che la ricorrente, non essendo riuscita a dimostrare che tale sede fosse all’estero, era stata giustamente ritenuta dall’Agenzia delle Entrate come esterovestita, in quanto avente come unico scopo quello di gestire tali unità immobiliari site nel territorio italiano.

All’interno del ricorso per cassazione, la società contestava al Giudice regionale il fatto di aver illegittimamente individuato il requisito della sede di direzione effettiva nel luogo di gestione dei beni della società, non tenendo conto invece del luogo ove venissero assunte le decisioni sociali, situato all’estero come emergeva da copiosa documentazione prodotta in giudizio. Tale apporto documentale veniva nondimeno ritenuto insufficiente per vincere la contestazione, posto che esso dimostrava solo la localizzazione formale della sede all’estero, mentre l’esame dei bilanci dava atto che i ricavi della società erano unicamente costituiti dai canoni locativi dei suddetti immobili, tutti siti in Italia.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, in conformità al proprio indirizzo consolidato, ribadisce che “la nozione di sede dell’amministrazione deve ritenersi coincidente con quella di sede di direzione effettiva, intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente”.

Detta interpretazione viene confermata anche in ambito internazionale, in quanto la giurisprudenza comunitaria ha più volte affermato che la nozione di sede di direzione effettiva indica “il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima”.

Le predette definizioni depongono quindi nel senso che la sede di direzione effettiva non è concetto che va confuso con il luogo in cui sono siti gli asset societari o da cui pervengono i principali flussi di reddito della società verificata. Per poter accertare tale nozione è infatti doveroso rivolgere l’analisi unicamente al luogo di svolgimento dell’attività degli organi apicali, congiuntamente ad altri fattori quali la sede statutaria, la sede dell’amministrazione centrale, il luogo in cui si riuniscono i dirigenti societari, il luogo in cui si adotta la politica generale di tale ente, la sede di domicilio degli amministratori, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento delle principali attività finanziarie.

Nel caso di specie, dunque, la Commissione regionale, non allineandosi al consolidato orientamento di legittimità, ha erroneamente fondato la propria decisione sul solo dato della localizzazione territoriale dei beni, neutralizzando del tutto l’efficacia dimostrativa di un’attività direttiva di carattere amministrativo e gestorio svolta nello stato estero in cui risiedevano gli amministratori e in cui si svolgevano le assemblee. Il Giudice regionale, perciò, non ha tenuto in considerazione gli elementi che fondano e hanno lo scopo di dimostrare la sede di direzione effettiva di una società.

La Suprema Corte, dunque, ha accolto il ricorso, rinviando nuovamente alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché provveda ad una nuova analisi riguardante l’individuazione della corretta sede di direzione effettiva della società, che sia conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità.

G.A.

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