Plastic tax e sugar tax: ancora incertezze riguardanti l’entrata in vigore

Le due tipologie di imposte, che colpiscono rispettivamente l’impiego di plastiche monouso e le bevande edulcorate, hanno subito diversi rinvii fin dal momento della loro previsione (con la legge di Bilancio 2020), da ultimo quello previsto dal d. l. n. 39/2024, che ha rinviato l’entrata in vigore dei due tributi rispettivamente al 2026 e al 2025. I continui rinvii sono sintomatici dell’intenzione di una più radicale revisione dei tributi, che presentano profili di eccessiva criticità, tanto dal punto di vista applicativo quanto dal punto di vista sistematico, difficilmente superabili sia per i contribuenti sia per l’Amministrazione finanziaria.

La Plastic Tax, introdotta con la legge n. 160/2019, all’art. 1, commi da 634 a 652, riguarda l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con impiego monouso, detti anche MACSI, ossia dei prodotti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari che sono realizzati con l’impiego di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati con lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Secondo il comma 635, ai fini dell’applicazione dell’imposta, rientrano nella categoria dei prodotti MACSI anche i dispositivi realizzati con l’impiego anche parziale di materie plastiche, i prodotti che consentono la chiusura e la commercializzazione dei medesimi MACSI o anche i semilavorati e le preforme realizzati appunto mediante l’impiego anche parziale di queste materie plastiche. Tuttavia, non sono compresi all’interno di detta categoria i dispositivi medici e i contenitori dei medicinali.

La Plastic Tax prevede che i prodotti di plastica c.d. monouso siano tassati per un valore fisso di 0.45 euro/chilogrammo di materia plastica contenuta nei prodotti realizzati nel territorio italiano o provenienti da altri Stati Membri o extra-UE. Il tributo deve essere corrisposto al momento della produzione o dell’importazione definitiva nel territorio italiano o in altri paesi UE.

L’assolvimento della Plastic Tax deve avvenire tramite dichiarazioni trimestrali all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con limite di versamento dell’imposta entro la fine del mese successivo. L’imposta spettante dovrà essere corrisposta ai funzionari ADM che avranno anche il compito di verificarne l’ammontare effettivo. L’amministrazione doganale, in particolare, si occuperà anche della riscossione dell’imposta relativa ai MACSI provenienti da Paesi extra Ue. Inoltre, la legge di Bilancio 2020, per premiare i produttori virtuosi, prevede un rimborso pari al 10% delle spese sostenute per adeguare i propri impianti alla produzione di materiale compostabile.

La Sugar Tax, regolata dall’art. 1, commi 661-676, della legge di bilancio 2020, è una tipologia di imposta sulle bevande analcoliche edulcorate, ossia quei prodotti finiti e predisposti all’utilizzazione previa diluzione, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di qualsiasi sostanza di origine naturale o sintetica in grado di conferire sapore dolce alle bevande e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% per volume.

Nella fase iniziale l’imposta sarà pari a 5 euro per ettolitro (5 centesimi per litro) per i prodotti finiti e a 0,13 euro per chilogrammo per i prodotti diluiti. A pieno regime, ossia dal 2026, l’imposta si applicherà nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti; 0,25 euro per kg nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Detto tributo è esigibile: a) al momento della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del produttore nazionale o da parte del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato oppure a rivenditori; b) al momento della ricezione delle bevande edulcorate da parte dell’acquirente nazionale, per i prodotti provenienti da Paesi UE; c) al momento dell’importazione definitiva in Italia per le bevande edulcorate importate da Paesi extra UE.

In caso di mancato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150.

La necessità di una previsione normativa per questo tipo di imposte nasce su sollecitazione dell’Unione Europea. Nel caso della Plastic Tax, ciò è avvenuto al fine di disincentivare l’uso della plastica monouso conformemente alla direttiva Europea SUP (Single Use Plastics), azione tra l’altro già intrapresa da Stati come Francia, Belgio, Portogallo, Irlanda, Finlandia, Lettonia, Danimarca che per prime hanno previsto una tassazione specifica sui prodotti in plastica monouso.

Per la Sugar Tax invece, una recente sentenza della Corte Costituzionale, precisamente la n. 49 del 26 marzo scorso, ha definito legittima un’imposta sulle bevande zuccherate ed edulcorate. Detta imposta non trova applicazione solo in Italia in quanto anche altri Stati UE hanno previsto i medesimi tributi con l’obiettivo di preservare la salute dei propri cittadini cercando di ridurre il consumo di prodotti con elevati quantitativi di zuccheri, considerati responsabili di aumento di peso e obesità, disincentivandone il consumo eccessivo (ad esempio la Chips Tax in Ungheria).

Tuttavia, ad avviso di Assonime nella circolare n. 2/2024, tali prelievi fiscali hanno un effetto distorsivo sul sistema tributario. Essi, infatti, non sono concepiti esclusivamente per finalità di gettito, ma anche e soprattutto per il perseguimento di finalità di natura extra-fiscale (i.e. la riduzione della produzione e del consumo di prodotti di plastica monouso con riferimento alla plastic tax, esigenze di natura sanitaria per la sugar tax).

Nelle intenzioni del legislatore, tali forme impositive dovrebbero comportare un aumento del prezzo dei prodotti in questione, disincentivandone l’acquisto da parte delle imprese utilizzatrici e dei consumatori. Tuttavia, a parere di una parte dell’utenza, tali imposizioni non perseguono gli effetti sperati, essendo invece destinati a tramutarsi in misure di gettito male armonizzate, tali da determinare forme di discriminazione tra settori produttivi e tra imprese estere e nazionali che svolgono la medesima attività, a danno dell’intero sistema produttivo.

G.A.

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