Riforma fiscale: affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta

Lo schema di decreto legislativo di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, approvato dal CdM lo scorso 30 aprile, ha previsto la possibilità di affrancare saldi attivi di rivalutazione, riserve o fondi in sospensione d’imposta, iscritte nei bilanci in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024. L’affrancamento è possibile con il pagamento di un’imposta sostitutiva al 10%, dilazionata in quattro rate annuali.

 Lo schema di decreto legislativo di riforma dell’IRPEF e dell’IRES approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024 ed attualmente sottoposto all’esame delle Commissioni parlamentari, contiene una norma sull’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta.

Com’è noto, normativamente non esiste una definizione di riserve in sospensione d’imposta, ma l’Agenzia delle Entrate ha provveduto in tal senso in sede di Circolare n. 310/E/1995, esplicativa di un regime di affrancamento simile a quello in argomento. Con il documento di prassi tali riserve sono state definite come “poste ideali di patrimonio netto (…) per i quali l'imposizione è stata rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione”. I casi più frequenti di riserve in sospensione d’imposta sono quelli costituiti in occasione di regimi di rivalutazione dei beni d’impresa (l’ultimo introdotto con legge di bilancio 2021) che, postulano, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva, la genesi di un saldo attivo di rivalutazione, costituito dall’importo iscritto in bilancio in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati, di regola accantonato in un’apposita riserva in sospensione d’imposta. La facoltà prevista dalla bozza di decreto non costituisce una misura strutturale, giacchè la possibilità di affrancamento delle riserve in sospensione è di regola concessa in occasione delle stesse rivalutazioni. L’ultima volta in cui tale misura fu concessa in via autonoma risale alla legge n. 311/2004 (art. 1 commi 473-478). 

Il regime previsto dalla bozza di decreto prevede, come detto, che l’affrancamento possa aver luogo mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota al 10%; è previsto obbligatoriamente un pagamento dilazionato di detta imposta in quattro rate, di cui la prima da versare entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024 e le altre entro lo stesso termine relativo ai tre periodi d’imposta successivi. In base alla lettera dell’emananda norma, la dilazione non dovrebbe prevedere il pagamento di interessi.

In linea con quanto statuito con la Circ. 6/E/2022 (emessa in esplicazione del regime di rivalutazione e affrancamento ex d.l. 104/2020), la base imponibile dovrebbe calcolarsi sull’importo netto della riserva (cioè sull’importo della stessa iscritto in bilancio al netto dell’imposta assolta per la rivalutazione).

Per effetto dell’affrancamento, quindi, le società di capitali potranno distribuire la riserva senza alcun ulteriore prelievo fiscale in capo all’ente. I soci, tuttavia, sconteranno le imposte ordinariamente previste per le distribuzioni di utili. La misura sarà inoltre particolarmente attrattiva per le società di persone, giacchè il pagamento dell’imposta sostitutiva consentirà la distribuzione della riserva senza emersione di alcun valore imponibile aggiuntivo, tanto per l’ente quanto per i soci. Devono ritenersi applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 33/E/2005 per cui “ai sensi del comma 6 dell'art. 68 del TUIR il costo fiscale della partecipazione è aumentato dell'importo assoggettato all'imposta sostitutiva e sarà diminuito, fino a concorrenza del reddito tassato, degli utili distribuiti al socio, per il quale tale distribuzione non comporterà alcuna tassazione”.

A.P.

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