Con la risposta ad interpello n. 166/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito parere positivo relativamente ad un’operazione di conferimento congiunto, ex art. 177, c. 2-bis, di azioni in piena proprietà e azioni in nuda proprietà a favore di una holding unipersonale, nonostante l’istante fosse in grado, già all’origine, di conferire alla stessa la maggioranza delle azioni di controllo nella conferita ex art. 177, c. 2 (operazione che comunque avrà luogo successivamente al primo conferimento) Nel caso trattato dalla risposta n. 166/2024, l’istante è una persona fisica che detiene, nel capitale sociale di una società, una quota di partecipazione del 55% in piena proprietà ed una quota del 35% in nuda proprietà (quota di cui l’usufruttuario è il padre settantacinquenne). In attuazione dei nuovi coefficienti per la determinazione del diritto di usufrutto introdotti con il D.M. 20 dicembre 2022 (necessitati dall’incremento del tasso legale di interesse dal 1,25% per il 2022 al 5% per il 2023), è stato calcolato che il valore delle azioni in nuda proprietà corrisponde ad una quota del 22,75%. È interesse dell’istante conferire le partecipazioni detenute nella società (tanto in piena quanto in nuda proprietà) in una holding di nuova costituzione. Per tali motivi, viene sottoposta al vaglio dell’Agenzia delle Entrate una complessa operazione, strutturata come segue: L’Ufficio condivide la soluzione dell’istante. La necessità di operare due conferimenti distinti sorge dal fatto che, in molteplici documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha affermato come il solo conferimento di quote in nuda proprietà prive di diritti di voto (che non si accompagni al conferimento dell’usufrutto) sia escluso a priori dall’ambito di applicazione dell’art. 177, c. 2. Ciò in quanto tale regime opera purché la conferitaria acquisisca il controllo della conferita ex art. 2359, c. 1, n. 1, c.c. (il quale postula “la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria”). Nell’ambito di tale regime è quindi necessario che il conferimento di diritti parziari (di usufrutto o di nuda proprietà priva del diritto di voto) si congiunga al conferimento “nell’ambito della medesima operazione, degli specifici complementari diritti (rispettivamente, di nuda proprietà o di usufrutto) necessari ad attribuire al soggetto la proprietà piena delle partecipazioni” (Risposta ad interpello n. 290/2019). Tuttavia, il conferimento di azioni in nuda proprietà prive di diritto di voto non è precluso nel regime di cui all’art. 177, c. 2-bis, dal momento che, per integrarne i requisiti, il conferimento di partecipazioni con diritti di voto è alternativo a quello della mera partecipazione al capitale sociale, sempreché si superino le soglie prestabilite. Il regime è integrato, infatti, al ricorrere di tali due condizioni cumulative: “a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente”. Sulla possibilità di conferire, ex art. 177, c. 2-bis, azioni in nuda proprietà prive di diritto di voto, l’Agenzia si era già espressa a favore con la Risoluzione n. 56/E/2023. Tuttavia, rimane precluso anche in tale regime il conferimento di soli diritti di usufrutto (non accompagnati quindi dal conferimento contestuale della piena proprietà), dal momento che, in linea con la ratio della norma, l’operazione dev’essere funzionale ad assicurare alla holding unipersonale la qualità di socio della conferita in maniera “stabile”. Ne deriva che, data l’impossibilità di conferire le azioni in nuda proprietà con il regime di cui all’art. 177, c. 2, lo sviluppo del progetto dell’istante mediante le due modalità di conferimento accennate rappresentava l’unica alternativa per far confluire in una holding la totalità delle partecipazioni da esso detenute. L’Ufficio, in definitiva, aderisce alla soluzione prospettata dall’istante, ritenendo irrilevante che quest’ultimo avrebbe potuto far acquisire alla NewCo il controllo della società conferita mediante conferimento ex art. 177, c. 2, delle sole azioni in piena proprietà. A.P.