L’art. 6 D.Lgs. 209/23 rubricato “trasferimento in Italia di attività economiche”, prevede che i redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente alla UE o alla SEE, se trasferite in Italia, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il 50% del relativo ammontare. Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi del mese di febbraio 2024 di AHK Italien dal Dipartimento Fiscalità internazionale di Morri Rossetti. La Newsletter Norme & Tributi di AHK Italien relativa al mese di febbraio 2024 è disponibile qui.
Per accedere al regime è necessario che le stesse attività economiche non siano già state esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. L’agevolazione, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (posto che la misura potrebbe, in ipotesi, considerarsi un aiuto di Stato vietato dai Trattati), ha efficacia dal periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi (dieci se il contribuente si qualifica come “grande impresa”). Infine, il legislatore ha previsto un meccanismo di recapture delle imposte non pagate nel caso di trasferimento all’estero (anche parziale) delle attività che sono state oggetto di agevolazione fiscale.