Scissione seguita da trasformazione agevolata e abuso del diritto

Con la Risposta n. 12 del 22 gennaio 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata di cui all’art. 1, co. 100-105 della L. 197/2022, configurando come abuso del diritto una serie di operazioni finalizzate a trasferire a terzi l’azienda e gli immobili.

Quesito

Alfa S.p.A. (“Alfa”) è titolare della partecipazione totalitaria di Beta S.r.l. (“Beta”) ed è proprietaria, tra l’altro, di immobili strumentali locati a quest’ultima (“immobili Beta”).

Gli istanti, rappresentati dalle società Alfa e Beta e da alcuni soci, interpellano l’Agenzia delle Entrate in merito all’eventuale qualificazione, in termini di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. n. 212 del 2000, di un’operazione di riorganizzazione aziendale che si sostanzia nei seguenti passaggi:

  • scissione proporzionale di Alfa a favore di una società terza beneficiaria di nuova costituzione con assegnazione a quest’ultima degli immobili di Beta (“Immobili Beta”);
  • trasformazione della società beneficiaria in società semplice;
  • conferimento di tutti gli asset dell’azienda di Beta (già privata degli immobili) in una società NewCo, la quale opterà per l'applicazione dell'imposta sostitutiva ex art. 176, comma 2­-ter, TUIR;
  • cessione di una partecipazione maggioritaria della NewCo, da parte di Beta, a Gamma in regime Pex ex art. 87 TUIR;
  • acquisto degli immobili Beta, detenuti dalla beneficiaria, da parte di NewCo;
  • fusione di Beta (divenuta titolare della sola partecipazione di minoranza in NewCo) in Alfa.

L’esigenza di porre in essere questa operazione nasce dal fatto che un gruppo europeo, facente capo a Gamma, ha manifestato l’interesse ad acquisire Beta, a condizione che Beta “risulti acquisita, unitamente agli immobili che le sono strumentali, da società di nuova costituzione e che tanto l’azienda, quanto gli immobili acquisiti possano essere iscritti a bilancio, anche ai fini fiscali, con valori coerenti con quelli di mercato e, comunque, con il prezzo pattuito”.

Parere dell’Agenzia delle entrate

Ai sensi dall’art. 10-bis della L. n. 212 del 2000, si configura abuso del diritto ogniqualvolta l’Amministrazione finanziaria identifichi e provi il congiunto verificarsi di:

  • un vantaggio fiscale “indebito, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”;
  • l'assenza di “sostanza economica delle operazioni poste in essere, consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
  • l'essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.

L’insieme di operazioni prospettate dagli istanti sarebbero, secondo l’Ufficio, funzionali esclusivamente a veicolare, tramite una società semplice, gli immobili Beta (di proprietà di Alfa e già dati in locazione a Beta) in capo alla società conferitaria dell’azienda di Beta (Gamma). Così che gli immobili continuerebbero ad essere utilizzati nell’ambito della medesima azienda (Beta) che ne diverrebbe però proprietaria. Il tutto, concepito al solo fine di consentire ad un terzo soggetto (Gamma) di acquistare la partecipazione di controllo del capitale sociale di NewCo, titolare dell’azienda di Beta e destinata a diventare titolare degli immobili di Beta stessa.

Secondo l’Agenzia le argomentazioni degli istanti non escluderebbero la configurazione di una fattispecie elusiva, non fornendo alcun elemento volto ad individuare (e a dimostrare) le ragioni economiche alla base delle singole e concrete operazioni poste in essere. La scelta di veicolare nella beneficiaria gli immobili Beta tramite la scissione proporzionale di Alfa, e di procedere alla trasformazione agevolata della prima al fine di soddisfare la richiesta di Gamma, sarebbe supportata esclusivamente da ragioni di mero risparmio di imposta. In assenza di valide ragioni economiche poste a base della complessa operazione, l’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto sussistente una fattispecie abusiva.

C.V.

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