I nuovi vantaggi della cooperative compliance: tra luci e ombre (soprattutto sul penale)

La bozza di decreto attuativo sulle modifiche al regime di adempimento collaborativo contiene alcune significative innovazioni al regime, che, pur aumentandone l’appetibilità per il contribuente, presentano tuttavia alcune criticità.

Come noto, il regime in questione è finalizzato a favorire il dialogo tra l’amministrazione e i contribuenti di rilevanti dimensioni che aderiscono allo stesso. A tal fine, sono previsti dei canali di interlocuzione privilegiati per incentivare il contribuente a mappare e segnalare i principali fattori di criticità fiscale derivanti dalla propria attività, mediante un apposito Tax Control Framework.

In via di estrema banalizzazione e semplificazione, le modalità con le quali il contribuente rende edotta l’Amministrazione finanziaria delle proprie criticità fiscali sono essenzialmente tre:

  • La mappatura dei rischi fiscali;
  • L’interpello cd. “abbreviato”, con tempi di risposta di 45 giorni;
  • La “comunicazione di rischio”, con la quale il contribuente, pur senza ricorrere allo strumento dell’interpello, comunica all’amministrazione una determinata fattispecie caratterizzata da un particolare livello di rischiosità fiscale.

La prima è una comunicazione di carattere generale che abbraccia l’attività del contribuente nel suo complesso. L’adempimento di tale comunicazione comporta che l’eventuale realizzazione di uno dei rischi contemplati, purchè non significativo, comporta l’irrogazione delle sanzioni in misura pari alla metà.

Le altre due (interpello e comunicazione di rischio) attengono alla comunicazione di specifiche fattispecie. In entrambi i casi, in caso di accertamento, non è prevista l’irrogazione di sanzioni. Ciò significa che ad esempio il contribuente potrà disattendere l’esito dell’interpello negativo e subire il successivo accertamento, perseguendo l’eventuale contenzioso. In ogni caso non verranno irrogate sanzioni. Ciò a condizione che non siano state poste in essere condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente. Allo stesso modo non verrà sanzionato il contribuente che subisca un rilievo attinente ad una delle fattispecie per cui aveva inoltrato una comunicazione.

Infine, è prevista una nuova causa di non punibilità relativamente alle fattispecie di reato di dichiarazione infedele (ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000), con riferimento alle fattispecie comunicate mediante l’interpello abbreviato o comunicazione di rischio.

Si tratta di uno dei passaggi della nuova disciplina che suscitano maggiori perplessità.

In primo luogo, non è condivisibile l’applicazione dell’esimente ai soli casi di infedele dichiarazione. E’ vero che, in una situazione di full discovery quale quella della Cooperative compliance, la dichiarazione infedele è la situazione più frequente. Tuttavia non bisogna sottacere che alcune criticità possono sorgere anche in caso di omessa dichiarazione (quali i casi di esterovestizione di società, ad esempio).

In secondo luogo, non si condivide il fatto che l’esimente in questione riguardi solo le comunicazioni di elementi attivi. Si tratta di una forte limitazione all’appetibilità della disciplina, la cui ratio appare in effetti difficile da cogliere. La preclusione dell’esimente sembra peraltro operare a prescindere dalla natura dell’elemento negativo considerato (a prescindere ed esempio dal fatto che si tratti di costi fittizi o non inerenti). Sarebbe opportuno un intervento sul punto.

Infine, è prevista la riduzione di due anni dei termini dell’accertamento nei confronti dei contribuenti che dispongono di un Tax control framework certificato. È prevista un’ulteriore riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’azione accertatrice nel caso in cui al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria di cui all’art. 36, D.Lgs. n. 241/1997. Le riduzioni non si applicano quando è constatato che le violazioni sono realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, medianti artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Di particolare interesse è inoltre la facoltà per il contribuente di comunicare all’Amministrazione situazioni di rischio fiscale relativamente a fattispecie che insistono su annualità antecedenti all’ammissione, entro 120 giorni dall’ammissione stessa al regime. Laddove la situazione di rischio comunicata si tramuti in un rilievo è riconosciuta la riduzione della metà delle sanzioni amministrative applicabili e comunque in misura non superiore al minimo edittale.

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