Come noto, a decorrere dal periodo d’imposta 2024 troverà applicazione in Italia la cd. “Minimum tax” di cui al cd. “Pillar 2” elaborato in ambito OCSE, previo recepimento da parte del legislatore domestico della Direttiva n. 2022/2523/Ue. In forza di ciò, i gruppi multinazionali con headquarter in Italia rientranti nell’ambito di applicazione del Pillar 2 saranno chiamati a calcolare l’ETR giurisdizionale, vale a dire la tassazione effettiva di ciascuna giurisdizione in cui sono localizzate le proprie imprese controllate. Nei casi in cui l’ETR giurisdizionale dovesse risultare inferiore al 15% occorrerà corrispondere un’imposta integrativa, la c.d. top-up tax, nei limiti necessari a raggiungere la predetta soglia del 15% (cd. “GloBE rules”). Inter alia, il Pillar 2 contiene un’apposita disciplina relativa alle operazioni straordinarie. I principi applicabili alle operazioni in questione sono sostanzialmente tre: L’impostazione adottata nell’ambito del Pillar 2 risente evidentemente della rilevanza ai fini del Globe income, come regola di principio, dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Questi, come noto, qualificano le cd. “business combinations” quali operazioni “realizzative” nelle quali è identificabile un cedente sostanziale e un acquirente sostanziale. E’ qualificabile come “business combination” l’operazione che avviene tra parti terze e che ha ad oggetto un’impresa operativa. Le operazioni straordinarie tra parti correlate non sono oggetto di approfondimento da parte dei principi IAS/IFRS. La pratica contabile tende a contabilizzare tali operazioni come operazioni “in continuità” e, dunque, neutrali ai fini contabili. Applicando i principi formulati nell’ambito del Pillar 2 alle imprese italiane, alla luce della nostra disciplina fiscale interna, ne consegue che: Sarebbe interessante stabilire l’eventuale rilevanza ai fini GloBE del regime di riallineamento di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previsto per i maggiori valori iscritti nel bilancio consolidato a seguito dell’iscrizione delle partecipazioni di controllo. In linea di principio la risposta dovrebbe essere positiva (nonostante i maggiori valori in questione siano riconosciuti alla controllante e non alla controllata acquisita). La disciplina vigente evita infatti che possano esservi delle duplicazioni tra il riallineamento operato dalla consolidante ed un eventuale riallineamento da parte della controllata.