In tema di carried interest, la presenza di clausole di leavership, che condizionino la distribuzione dei proventi all'esistenza del rapporto di lavoro, può costituire un elemento suscettibile di attrazione di detti emolumenti nella categoria del reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, la strutturazione di un adeguato meccanismo di vesting, volto a garantire una graduale e permanente titolarità delle quote sottoscritte proporzionale al periodo di detenzione delle stesse, può rappresentare condizione positiva per l'assoggettamento dei proventi connessi alle quote speciali ai redditi di natura finanziaria. Lo ha ricordato l’Agenzia delle entrate con la Risposta a interpello del 19 settembre 2023, n. 432. Nel caso esaminato l’istante è una società di consulenza (Alfa) che opera sul mercato italiano e fornisce i propri servizi ad una seconda società di consulenza inglese (Beta), la quale a sua volta opera per fondi di private equity in materia di investimento in società a media capitalizzazione. Alfa aveva presentato in precedenza un’istanza di interpello ordinario in merito alla qualificazione quale reddito di capitale dell’eventuale rendimento connesso a quote speciali detenute da alcuni manager della società stessa. In tale occasione, l’Agenzia delle entrate, aveva fornito riscontro negativo, poiché le clausole di leavership così come strutturate escludevano il rischio di investimento in favore dei manager. Tali clausole, infatti, prevedevano che in caso di interruzione del rapporto di lavoro le quote speciali non potessero essere mantenute dai manager uscenti, ma dovessero essere annullate e rimborsate al valore nominale, garantendo dunque un rimborso di quanto investito. Con la risposta in commento, invece, l’Agenzia delle entrate qualifica gli emolumenti ritratti dai manager quali redditi di natura finanziaria. Ciò in ragione della riformulazione delle clausole di leavership operata dall’Istante e funzionale ad allineare gli interessi dei manager agli interessi degli altri investitori (non manager). L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, ricorda come la disciplina del carried interest riguarda coloro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente o assimilato con società, enti o società di gestione dei fondi, ivi compresi manager e advisory company, che pur non essendo legate alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, intervengono sulle strategie di investimento e sulle relative scelte della società stessa, fornendo un supporto alla gestione che ne condiziona le relative decisioni. Di contro, sono esclusi dal regime i professionisti (avvocati, commercialisti) in funzione di consulenti. Entrando nel merito della questione, poi, l'Agenzia delle Entrate, evidenzia che a favore della natura finanziaria degli emolumenti ritratti dai manager investitori concorrono diversi elementi, tra cui: (i) la presenza di altri investitori non manager aventi diritto ai proventi connessi alle quote speciali; (ii) l’idoneità dell’investimento in termini di ammontare; (iii) la remunerazione dei manager adeguata all’attività svolta. Nonché, naturalmente, la circostanza che - diversamente da quanto in precedenza previsto - in qualunque ipotesi di leavership dei manager sottoscrittori, le quote speciali saranno rimborsate solamente nella misura pari al valore minore tra valore nominale e valore di mercato, garantendo il riallineamento del rischio di investimento. In altri termini, quindi, criterio rilevante per la qualificazione del reddito come avente natura finanziaria è quindi “l’idoneità dell’investimento, anche in termini di ammontare, a garantire l’allineamento di interessi tra investitori e management e la correlata esposizione al rischio di perdita del capitale investito che contraddistingue l’investimento del management”. C.V.