Pillar 2 e CFC: un coordinamento complesso

7 Settembre 2023
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Direttiva, Pillar 2 e GloBE rules

La Direttiva UE 2022/2523 (la “Direttiva”) si pone l’obiettivo di “istituire un quadro di riferimento efficiente e coerente per un livello di imposizione minimo globale a livello dell’Unione”. Si tratta del recepimento in ambito Europeo del cd. “Pillar 2” contenuto nelle Global anti-base erosion rules (GloBE rules)[1] elaborate in ambito OCSE. I due documenti pur coincidendo nella sostanza differiscono sotto alcuni profili, peraltro non rilevanti in questa sede, legati all’esigenza di applicare il meccanismo del Pillar 2 con riferimento ai soggetti unionali.

Contenuto del Pillar 2

In estrema sintesi il Pillar 2 prevede, nell’ambito di un gruppo multinazionale, per le società del gruppo con livello di tassazione effettiva inferiore al 15%, un sistema di tassazione compensativo in capo alla controllante (c.d. Income Inclusion Rule o IIR). Ciò nella misura necessaria a raggiungere la predetta soglia del 15%. La controllata, al fine di evitare l’applicazione di tale meccanismo, può scegliere di applicare essa stessa un’imposizione supplettiva. Il Pillar 2 trova applicazione, con alcune esclusioni, con riferimento ai gruppi aventi un fatturato consolidato pari almeno a 750 mln di Euro.

Non tutto il reddito della controllata estera è interessato dalla disciplina in questione. Il Pillar 2 trova applicazione infatti solo sulla quota di reddito che eccede una determinata soglia determinata applicando una certa quota percentuale a determinati valori di  bilancio (costi del personale e asset immateriali). La ratio di tale carve out è quello di assoggettare a prelievo compensativo solo i redditi relativi alle attività artificialmente distorte e convogliate in una giurisdizione a bassa fiscalità (“LTJ”). Resta invece fermo il diritto della LTJ di tassare secondo le proprie regole ordinarie le attività effettive svolte nel proprio territorio.  

Il meccanismo impositivo in questione dovrebbe scoraggiare, nel lungo periodo la localizzazione di società in LTJ (dato che, tendenzialmente, l’aliquota inferiore scontata in tali Stati verrà prelevata dallo Stato di residenza). Ciò dovrebbe comportare anche un innalzamento del livello impositivo nelle LTJ. Questi, infatti, vedendo ridotta la propria competitività sul piano fiscale probabilmente sceglieranno di prelevare essi stessi le imposte che, altrimenti, verrebbero prelevate dallo Stato della controllante.

Pillar 2 e CFC

Di fatto, il Pillar 2 prevede un sistema di tassazione “per trasparenza” analogo alla cd. CFC di cui all’art. 167 TUIR.

Si pone dunque il problema di delimitare i rispetti ambiti applicativi delle due discipline, coordinandone gli effetti.

L’impostazione generale del Pillar 2, al riguardo, è quella di considerare le imposte versate dalla controllante in relazione alla CFC come imposte scontate dalla CFC stessa[2]. In linea di principio, dunque, e salvo le eccezioni evidenziate nel seguito, le imposte scontate dalla controllante in relazione alla CFC saranno “conteggiate” in capo alla controllata al fine della verifica della soglia del 15%.

Il meccanismo in esame è suscettibile di generare alcune distorsioni. Esso infatti comporta l’attribuzione alla controllante (cd. “push down”) di imposte pagate nello Stato di residenza. Ciò da un lato determina una riduzione delle imposte dovute in base al Pillar 2 dalla LTJ ove la controllata risiede. Dall’altro lato, la LTJ si vedrà limitata nella eventuale possibilità di applicare essa stessa il prelievo compensativo al fine di raggiungere la soglia del 15%. Ciò in quanto al fine del raggiungimento della predetta soglia concorreranno anche le imposte versate dalla controllante nel proprio Stato di residenza ai fini della disciplina CFC).

Al fine di limitare parzialmente tale distorsione, il Pillar 2 prevede una limitazione alle imposte versate dalla controllante in base alla CFC che possono essere oggetto di push down. In particolare, qualora tali imposte si riferiscano a redditi passivi, il push down è limitato all’ipotetica imposta compensativa che la controllata potrebbe applicare su tale reddito. Il push down, quindi, è limitato all’importo compensativo necessario a raggiungere nello Stato della controllata la soglia del 15%. In estrema sintesi, il meccanismo in questione fa sì che laddove l’aliquota dello Stato della controllante ecceda il 15%, tale eccedenza non possa essere trasferita alla controllata[3].

In relazione alla regola sopraesposta, è opportuno effettuare due precisazioni.

In primo luogo, la predetta limitazione al push down non si applica con riferimento a tutti i redditi tassati dalla controllante in base alla CFC, ma solo con riferimento ai redditi passivi definiti come  tali dalla direttiva. Si tratta, in estrema sintesi, di dividendi, interessi, canoni, canoni di locazione, rendite e plusvalenze[4]. Le imposte relative ai redditi non passivi potranno essere invece oggetto di push down senza limitazioni.

In secondo luogo, il Pillar 2 prevede particolari regole per determinare l’imposta relativa ai redditi passivi versati dalla controllante in base alla disciplina CFC. Tale imposta non è oggetto di calcolo analitico, ma quella, se inferiore, al prodotto fra l’ammontare di detti redditi passivi e la “percentuale di imposta integrativa relativa alla giurisdizione”.

In concreto, ciò comporta che l’imposta CFC dovuta sui redditi passivi possa al più azzerare l’imposta Pillar 2 gravante sui medesimi redditi passivi, ma non possa essere presa in conto nel calcolo dell’ETR di redditi di altra natura facenti capo alla medesima entità costitutiva né (nell’ambito del jurisdictional blending) di altre entità costitutive localizzate nella medesima giurisdizione.

Applicazioni pratiche delle regole sul push down

Gli effetti delle regole sopra esposte possono variare a seconda delle diverse fattispecie riscontrabili nella pratica.

Esempio 1

Si ipotizzi il caso in cui nello Stato della controllante trovi applicazione un’aliquota superiore al 15%  e  che l’aliquota nella LTJ sia pari a zero.

Si tratta del caso in cui la controllante sia italiana, ad esempio ad esempio nell’ipotesi di applicazione dell’aliquota del 24% sul reddito della CFC composto da royalties. 

In questo caso, ipotizzando che la controllata consegua solo redditi passivi, il push down opererà solo nei limiti del 15% dei redditi passivi. Il restante 9% resterà di pertinenza della giurisdizione della controllante.

Esempio 3

Si ipotizzi un esempio identico al precedente. L’unica differenza è rappresentata dal fatto che nello Stato della controllata è presente sia una società operativa che consegue solo redditi attivi (non soggetta alla disciplina CFC) sia una società che consegue solo redditi passivi (royalties). In tale ipotesi il push down opererà solo nei limiti del 15% dei redditi passivi.

Il restante 9% applicato in Italia sui redditi passivi non sarà “trasferito” allo Stato della controllante.

In tal modo si eviterà che l’imposta italiana “finanzi” l’imposta compensativa eventualmente applicabile sui redditi della società attiva. Così facendo vengono scongiurate eventuali pratiche di jurisdictional blending finalizzate a localizzare nella LTJ sia entità operative che entità passive, nell’ottica di ridurre l’imposta compensativa applicata.

Esempio 3

Si ipotizzi un esempio identico al precedente. L’unica differenza è rappresentata dal fatto che la controllata consegue sia redditi attivi che redditi passivi (royalties). I redditi passivi superano la soglia per l’applicazione dell’art. 167 TUIR. Come noto, la disciplina CFC italiana, ex art. 167 TUIR, prevede l’imputazione, in presenza dei presupposti, di tutti i redditi della controllata estera (sia attivi che passivi). In questa ipotesi:

  • La quota di imposta CFC italiana versata sui redditi attivi della controllata potrà essere oggetto di push down senza limitazioni;
  • La quota riferibile ai redditi passivi potrà essere oggetto di push down solo nei limiti del 15%.

Esempio 4

Si ipotizzi un esempio identico al precedente. Nel caso in esame tuttavia i redditi della CFC consistono esclusivamente in servizi a basso valore aggiunto (idonei a determinare l’applicazione della CFC in Italia, ma non qualificabili come redditi passivi ai fini del Pillar 2).

In questo caso, non troverà applicazione alcuna limitazione al push down. Le imposte versate in Italia ex art. 167 TUIR potranno essere trasferite allo Stato di residenza della controllata senza limitazioni.

F.N.


[1] OCSE (2021), Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS, OCSE, Parigi.

[2] Cfr. Globe Rules, par  4.3.2, c): “in the case of a Constituent Entity whose Constituent Entity-owners are subject to a Controlled Foreign Company Tax Regime, the amount of any Covered Taxes included in the financial accounts of its direct or indirect Constituent Entity-owners under a Controlled Foreign Company Tax Regime on their share of the Controlled Foreign Company’s income are allocated to the Constituent Entity”.

Nel medesimo senso, cfr. Direttiva, art. 24, par. 3: “[a] un'entità costitutiva è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria delle sue entità costitutive proprietarie dirette o indirette nell'ambito di un regime fiscale delle società controllate estere, rispetto alla loro quota di reddito della società controllata estera”.

[3] Cfr. GloBE rules, par. 4.3.3:[c]overed Taxes allocated to a Constituent Entity pursuant to Article 4.3.2(c) and (d) in respect of Passive Income are included in such Constituent Entity’s Adjusted Covered Taxes in an amount equal to the lesser of: (a) the Covered Taxes allocated in respect of such Passive Income; or (b) the Top-up Tax Percentage for the Constituent Entity’s jurisdiction, determined without regard to the Covered Taxes incurred with respect to such Passive Income by the Constituent Entity-owner, multiplied by the amount of the Constituent Entity’s Passive Income includible under any Controlled Foreign Company Tax Regime or fiscal transparency rule. Any Covered Taxes of the Constituent Entity-owner incurred with respect to such Passive Income that remain after the application of this Article shall not be allocated under Article 4.3.2(c) or (d). Il commentario al document in questione prevede  inoltre che “[u]nder Article 4.3.3 the amount of Covered Taxes allocated pursuant to Articles 4.3.2(c) and (d) from a Constituent Entity-owner to a subsidiary in respect of Passive Income is limited to the lesser of the actual amount of Covered Taxes in respect of such Passive Income or the Top-up Tax Percentage that applies in the subsidiary jurisdiction, (determined without regard to the taxes to be pushed down to the subsidiary under the CFC Tax Regime or fiscal transparency rule), multiplied by the amount of the subsidiary’s Passive Income that is includible under the CFC Tax Regime or fiscal transparency rule. Any remaining Covered Taxes of the subsidiary Constituent Entity-owner incurred with respect to such Passive Income after the application of this Article are included in the Constituent Entity-owner’s Adjusted Covered Taxes. The practical effect of this rule is therefore to cap the total Covered Taxes on such passive income (including the taxes allocated to the subsidiary under the CFC or tax transparency regime) to the minimum rate”.

Si veda anche la Direttiva, art. 24, par. 6: “[u]n'entità costitutiva cui sono state attribuite imposte rilevanti a norma dei paragrafi 3 e 4 in relazione al reddito passivo include tali imposte rilevanti nelle sue imposte rilevanti aggiustate in un importo pari alle imposte rilevanti attribuite per tale reddito passivo. In deroga al primo comma, l'entità costitutiva di cui al primo comma include nelle sue imposte rilevanti aggiustate l'importo risultante dalla moltiplicazione della percentuale di imposta integrativa relativa alla giurisdizione per l'importo del reddito passivo dell'entità costitutiva che è incluso in un regime fiscale delle società controllate estere o in una norma di trasparenza fiscale se il risultato è inferiore all'importo determinato a norma del primo comma. Ai fini del presente comma, la percentuale di imposta integrativa relativa alla giurisdizione è determinata indipendentemente dalle imposte rilevanti sostenute in relazione a tale reddito passivo dall'entità costitutiva proprietaria.

[4] Cfr. Direttiva, art. 24, par. 6.

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