In caso di scissione parziale, come tale non retrodata, diversi sono gli effetti in tema di riporto delle perdite in capo alla beneficiaria e alla scissa. Queste le indicazioni desumibili dall’AdE nella risposta 353/2023. Per la beneficiaria, le limitazioni di cui all’art. 172, c. 7, TUIR non si applicano con riferimento alle perdite oggetto di attribuzione maturate nel periodo di efficacia giuridica della scissione (dal primo gennaio al giorno di efficacia giuridica della fusione). Tali limitazioni saranno naturalmente applicabili alle perdite attribuite alla beneficiaria e maturate nel periodo di imposta precedente. Diverse sono le conseguenze relative alla scissa. Questa dovrà infatti applicare le limitazioni in esame anche alle perdite oggetto di attribuzione alla beneficiaria maturate nel periodo di imposta di efficacia giuridica della scissione (oltre naturalmente a quelle attribuite alla beneficiaria e generate nel periodo di imposta precedente). In dottrina, tale ultima conclusione è stata oggetto di alcune osservazioni. Dovrebbe infatti escludersi che le perdite maturate nel periodo di efficacia giuridica della scissione rappresentino delle posizioni giuridiche oggetto di attribuzione e riparto ai sensi dell’art. 173 TUIR. Queste dovrebbero invece permanere in capo alla scissa e scomputate dal relativo reddito imponibile al termine del periodo di imposta in esame. Tale conclusione troverebbe peraltro conferma nelle disposizioni di cui all’art. 173, c. 8. Tale norma prevede, in estrema sintesi, che le quote di ammortamento, in caso di scissione parziale, vengano ripartite tra scissa e beneficiaria in proporzione al periodo di possesso. I relativi componenti negativi riferibili al periodo 1 gennaio – data di efficacia giuridica saranno dunque dedotti dalla scissa. Con riferimento alle perdite, invece, l’AdE, afferma che queste dovrebbero essere attribuite e dedotte dalla beneficiaria. Si tratta di posizione sotto certi profili antitetiche (dal momento che le perdite sono “generate” da componenti negativi, quali ad esempio appunto le quote di ammortamento). Sotto il profilo applicativo, peraltro ci si chiede se in tali ipotesi sia necessario “sterilizzare” dalla quota di perdite attribuite alla beneficiaria la quota riferibile agli ammortamenti (per legge dedotti dalla scissa ratione temporis). Un’altra criticità determinata dalla tesi dell’AdE è peraltro rappresentata dal fatto che potrebbe generare effetti disarmonici nella deduzione delle perdite in capo a beneficiaria e scissa. Con riferimento ad un determinato ammontare di perdite, infatti, la quota attribuita ex art. 173, c. 4, TUIR alla beneficiaria, ove superati i limiti ex art. 172, c. 7, TUIR, sarebbe determinata in via definitiva. La quota restante in capo alla scissa invece conserverebbe un carattere di provvisorietà potendo addirittura non esistere più al termine del periodo di imposta. Sarebbe opportuno che l’Ade chiarisse quanto prima le suddette criticità applicative. F.N.