Affrancamento utili in paradisi fiscali entro il 30 giugno? Manca il provvedimento del MEF

Con la L. n. 197 del 2022 (“Legge di bilancio 2023”), il legislatore ha previsto la facoltà, per le imprese italiane con partecipate estere, di affrancare gli utili e le riserve di utili black list non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, mediante versamento di una imposta sostitutiva del 9% per i soggetti IRES[1] e del 30% per i contribuenti assoggettati all’IRPEF. Gli utili affrancabili devono risultare dal bilancio delle società estere direttamente o indirettamente partecipate relativo all’esercizio concluso al 31.12.22.

Si tratta quindi di un regime di eminente rilievo per i soggetti che detengono (in regime di impresa) partecipazioni in paradisi fiscali. Di regola, infatti, i dividendi black list sono integralmente imponibili per il soggetto percipiente, salvo l’integrazione di una delle esimenti previste dalla legge. Ciò a differenza dei dividendi distribuiti da società italiane che invece sono imponibili al 5%.

Con l’esercizio dell’opzione l’impresa italiana beneficia dell’integrale esclusione degli utili dalla formazione del proprio reddito imponibile.

L’opzione per l’affrancamento, può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o parte dei relativi utili e riserve, mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi 2023. Il versamento, ai sensi dell’art. 1, c. 91, della Legge di bilancio deve essere effettuato “in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi” dovute per il 2022 e cioè entro il prossimo 30 giugno.

Il legislatore ha demandato al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative che dovevano essere adottate entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tuttavia, il termine è spirato lo scorso 1° aprile 2023, senza l’emanazione del decreto attuativo. Ne consegue, l’impossibilità per gli operatori del sistema di rispettare l’imminente scadenza e quindi di procedere con i versamenti dell’imposta sostitutiva.

Ciononostante, al momento non è stata disposta alcuna specifica proroga per i pagamenti. Vale la pena di evidenziare che non si può tener conto dello slittamento dei versamenti al prossimo 20 luglio contenuto nel c.d. “Decreto Omnibus” che riguarda esclusivamente i soggetti ISA. Sul fronte operativo, quindi, non resta che attendere.

Peraltro, in merito alla disciplina in esame restano aperte una serie di criticità, alcune delle quali già esaminate nel presente osservatorio, in merito alle quali sarebbe opportuno un chiarimento.

A titolo meramente esemplificativo, una questione senz’altro rilevante riguarda le ipotesi di disallineamento temporale tra l’adozione della delibera di distribuzione e l’effettiva distribuzione di utili. Per beneficiare dell’agevolazione, infatti, gli utili non devono essere stati distribuiti al 1° gennaio 2023, tuttavia la delibera di distribuzione potrebbe essere già stata adottata. Secondo l’ODCEC rileverebbe la data della delibera e non quella dell’effettiva distribuzione. Ad ogni modo sarebbe opportuno un chiarimento sul punto.

Dubbi possono riguardare anche le partecipazioni indirette nei soggetti black list. Si pensi al caso in cui la distribuzione degli utili fosse stata effettuata verso un soggetto intermedio white list prima del 31.12.21 ma gli stessi utili non fossero ancora stati distribuiti alla “capogruppo” italiana. Non è chiaro se il percipiente finale possa rientrare nell’agevolazione. Si propende per una risposta positiva.

Sempre a titolo esemplificativo, una questione problematica è data dal coordinamento tra la disciplina e la “semipex” ex art. 89 TUIR. Il regime ordinario prevede infatti che quando la società dimostra lo svolgimento di un’attività economica effettiva nel paradiso fiscale, la distribuzione degli utili è detassata al 50%. Occorre quindi domandarsi se in tal caso si debba applicare l’affrancamento sull’intero importo. In via di principio, sarebbe ragionevole rispondere positivamente.

Tenuto conto di tali criticità si auspica che l’Amministrazione finanziaria intervenga quanto prima in merito alla questione in esame, sia fornendo la propria interpretazione che emanando le relative disposizioni applicative.

G.G.


[1] L’imposta è ridotta al 6% per gli utili rimpatriati dal controllante italiano entro il termine di versamento delle imposte dovute per il 2023. 

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