Scissione anche come alternativa all'assegnazione

La risposta ad interpello n. 343/2023 descrive un’operazione di scissione del patrimonio immobiliare che non viene giudicata elusiva dall’Agenzia delle Entrate nonostante il fatto che, sotto certi aspetti, si ponga in alternativa ad un’ipotetica assegnazione dei beni ai soci.

L’interpello verte su di una operazione di riorganizzazione complessa, relativa ad una struttura societaria molto articolata.

In via di estrema semplificazione, la questione verteva sul gruppo facente parte alla holding Alfa.

Le azioni di Alfa sono detenute in egual misura dai quattro rami della famiglia Gamma (25%). In particolare, ciascun ramo familiare detiene direttamente o indirettamente il 25% di Alfa.

Il ramo immobiliare del gruppo è gestito dalla subholding Beta. Beta, svolgeva una pluralità di attività immobiliari, alcune delle quali a favore del gruppo (compresa la gestione degli immobili strumentali concessi in locazione al gruppo stesso), mentre altre, maggiormente redditizie, a favore del gruppo e di terzi.

E’ intenzione del gruppo separare dall’attività core del gruppo Alfa il ramo immobiliare che svolge attività a favore del mercato, costituendo degli appositi veicoli (Y1, Y2, Y3, Y4) detenuti dai diversi rami dalla famiglia.

Nella sua struttura fondamentale, l’operazione prevede (omettendo alcune operazioni propedeutiche relative alle società estere):

  • L’assegnazione degli immobili detenuti da Beta attraverso una pluralità di scissioni a favore dei veicoli di nuova costituzione (Y1, Y2, Y3, Y4), la cui proprietà sarà ovviamente di Alfa;
  • Una scissione parziale non proporzionale inversa di Alfa a favore dei medesimi veicoli, con conseguente assegnazione a ciascuno di essi della rispettiva partecipazione detenuta da Alfa stessa nelle predette società; partecipazioni che verranno assegnate direttamente ai soci persone fisiche facenti capo ai rispettivi rami familiari. Nel dettaglio ciascun veicolo riceverà l'intera quota di partecipazione al proprio capitale e dovrà dunque:
    • iscrivere le quote ''proprie'' assegnate da Alfa (e un corrispondente avanzo di scissione);
    • procedere all'annullamento delle stesse (e alla riduzione dell'avanzo), con assegnazione, in via diretta, ai soci di Alfa delle quote di ciascuna società beneficiaria (pari al 100% del capitale).

A seguito di tale operazione, ciascuno dei quattro rami familiari assumerà, dunque, la qualifica di socio ''unico'' delle quattro società ''beneficiarie'' (Y1, Y2, Y3, Y4).

Per un periodo transitorio, la gestione dell’attività immobiliare verrà data in outsourcing a Beta che dispone delle risorse e del know how necessario.

Pur con alcune peculiarità l’operazione si articola in due operazioni di scissione e, pertanto, come riconosciuto anche dall’Agenzia delle Entrate, beneficia del relativo regime di neutralità di cui all’art. 173 TUIR

Sotto il profilo dell’abuso del diritto, la risposta in esame appare di interesse in quanto conferma come l’operazione di scissione in esame non presenta profili di elusione nonostante il fatto che si ponga sotto certi profili in alternativa con l’eventuale assegnazione dei beni ai soci. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che “la scissione e l'assegnazione appaiono, in linea di principio, entrambe operazioni fisiologicamente idonee e, perciò, poste su un piano di pari dignità, a consentire la collocazione dei beni nelle società unipersonali dei quattro rami familiari”.

Interessante inoltre notare come tale conclusione trovi conferma, secondo l’Agenzia delle Entrate, nella relazione illustrativa al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. In tale relazione viene precisato che «... non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga, per dare luogo all'estinzione di una società, di procedere a una fusione anziché alla liquidazione. È vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra ''preferenza'' per l'una o l'altra operazione sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse». I medesimi principi vengono ritenuti applicabili dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla fattispecie in esame.

Il giudizio favorevole circa la natura non elusiva dell'operazione deve, in ogni caso, ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale.

L’operazione, in altre parole, deve muovere da interessi propri delle società coinvolte e non dei singoli soci, le cui esigenze economico-patrimoniali devono essere soddisfatte facendo ordinariamente ricorso a distribuzioni di dividendi e non, ad esempio, ad operazioni di finanziamento/prestito o garanzia a favore degli stessi (cfr. risposta ad interpello n. 89 dell'8 febbraio 2021).

F.N.

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