La scissione parziale mediante la quale una società attribuisce alla propria controllante una partecipazione non risulta in una fattispecie di abuso del diritto in quanto scissione e assegnazione del bene al socio (operazione alternativa che avrebbe garantito le medesime esigenze di riorganizzazione), pur comportando un diverso carico fiscale, sono poste su un piano di pari dignità. Il principio è stato recentemente ribadito dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della risposta a interpello n. 317 del 2023. Invero tale tipo di operazioni era già stato positivamente valutato dall’Ufficio in chiave antiabuso. Il pregio della risposta risiede tuttavia nel maggior impianto motivazionale utilizzato dall’Agenzia per escludere la sussistenza di un risparmio fiscale indebito e, quindi, l’elusività dell’operazione. La fattispecie posta al vaglio dall’Agenzia vede coinvolto un gruppo internazionale (“Gruppo”) organizzato mediante una struttura piramidale che vede come vertice la società Zeta S.p.a. (“Zeta”) la quale detiene direttamente partecipazioni in società titolari di marchi o linee di business (società cd. principal). Queste ultime, a loro volta, detengono partecipazioni in società che svolgono funzioni legate al marchio o al business (funzioni di distribuzione, servizi a supporto del business, ecc.). In altre parole il modello organizzativo del Gruppo si struttura in tre livelli: i) capogruppo (Zeta), ii) società principal e iii) società distributive o funzionali alle prestazioni di servizi accessori. Nello specifico, l’operazione vede coinvolte Zeta, Alfa S.p.a. (“Alfa”), società principal detenuta integralmente da Zeta e Beta S.r.l. (“Beta”), detenuta da Alfa e dedita alla produzione e distribuzione della linea a marchio Alfa in forza di apposito contratto di licenza. Come rappresentato in istanza, con il passare del tempo, il modello di business di Beta si è evoluto e la società ha ampliato il proprio perimetro di attività dedicandosi anche alla produzione e alla distribuzione di altri marchi, sia appartenenti al gruppo che di terzi, divenendo quindi sempre meno vincolata al ''business world'' di Alfa e assumendo, anzi, una sempre maggiore identità, peculiarità e indipendenza. Per tal motivo è intenzione del Gruppo riorganizzare l’assetto partecipativo di Beta, ponendo quest’ultima sotto il controllo diretto della capogruppo Zeta e, quindi, “elevando” Beta al livello delle società principal. Tale obiettivo, nelle intenzioni del Gruppo, verrebbe raggiunto mediante la scissione parziale semplificata di Afa a favore di Zeta, tramite la quale la partecipazione in Beta detenuta da Alfa sarebbe scissa a beneficio di Zeta (''Scissione''). In questo senso mercè la Scissione si realizzerebbero i seguenti obiettivi: L’istante interroga l’Agenzia delle entrate circa la sussistenza di eventuali profili elusivi in merito all’operazione prospettata. In relazione al comparto impositivo IRES, oggetto del presente approfondimento, l’Agenzia esclude nuovamente che la fattispecie prospettata possa comportare l’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito e, quindi, risultare in un’operazione abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000. Come anticipato l’Ufficio aveva già avuto modo di esprimersi in merito a fattispecie assimilabili (cfr. risposte a interpello nn. 335/2022 e 282/2021) tuttavia nell’ambito del documento di prassi in commento l’Agenzia, per la prima volta a quanto ci consta, espande l’impianto motivazionale che conduce a ritenere non abusiva la scissione di una partecipazione a favore della controllante della scissa. In questo caso, infatti, l’Amministrazione, ha escluso la sussistenza di un indebito vantaggio fiscale confrontato le due operazioni che astrattamente avrebbe consentito al Gruppo di addivenire all’assetto partecipativo desiderato ovvero la Scissione e l’assegnazione del bene (partecipazione in Beta) al socio Zeta. Nel motivare la pari dignità delle operazioni prospettate, l’Agenzia ha richiamato quanto previsto illustrativa al decreto legislativo D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, laddove si è affermato che “non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga, per dare luogo all'estinzione di una società, di procedere a una fusione anziché alla liquidazione. È vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra ''preferenza'' per l'una o l'altra operazione; sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse”. In altri termini l’Agenzia sembra correttamente creare un parallelismo tra le fattispecie oggetto di esemplificazione della relazione illustrativa citata (fusione vs. liquidazione) e quelle dedotte in istanza (Scissione vs. attribuzione del bene al socio). Quest’ultime, infatti, pur comportando un diverso carico fiscale, sono parimenti idonee al raggiungimento dell’obiettivo sotteso alla riorganizzazione e, pertanto, poste su un piano di pari dignità. Conseguentemente la scelta dell’operazione fiscalmente più efficiente, ovvero della Scissione, non comporta la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito. G.P.