Oneri di due diligence e Pex: ancora nessuna certezza

5 Maggio 2023
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In linea di principio, le plusvalenze, ai fini fiscali, vengono determinate al netto degli oneri accessori. Tale regola tuttavia non si applica nel caso di plusvalenze esenti, ove i costi ad esse riferibili sono tendenzialmente indeducibili (art. 86, 87, 109, c. 5, TUIR).

In tal caso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è necessario apporre una variazione in aumento in dichiarazione, corrispondente all’ammontare di tali costi. Tale variazione in aumento va parametrata sulla base della stessa percentuale di esenzione della plusvalenza o indeducibilità nel caso di minusvalenza.

Sempre secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, rientrerebbero nel predetto regime di indeducibilità le seguenti tipologie di costi: a) gli oneri accessori sostenuti al momento della cessione della partecipazione (spese notarili; spese per perizie tecniche; provvigioni dovute agli intermediari); b) altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo “indistintamente” collegati alla realizzazione della plusvalenza.

Alcune incertezze si pongono in merito all’applicazione del predetto regime di indeducibilità alle spese di due diligence relative alla cessione delle partecipazioni. Se da un lato, si tratta di costi preliminari e propedeutici alla cessione della partecipazione e non sostenuti al momento della stessa, dall’altro, non è chiaro se si tratti di costi specificamente oppure indistintamente collegati alla cessione della partecipazione.

L’Agenzia delle Entrate tende comunemente a negare la deducibilità di tali oneri.

A quanto ci consta, l’unico caso in cui la giurisprudenza di è occupato della questione in esame è stato deciso dalla Ctr Lazio (sentenza 225/2011). Secondo tale sentenza, i costi di vendor due diligence sostenuti in vista della cessione della partecipazione sono deducibili al 100% ancorché la partecipazione sia dotata dei requisiti Pex. Ciò in quanto tali costi, sebbene assolutamente necessari, non potrebbero essere considerati oneri accessori alla stregua di spese notarili, provvigioni a mediatori e simili. Tali costi, infatti, non sarebbero sostenuti in occasione della cessione ma sarebbero solo un presupposto della stessa.

La soluzione della Ctr non è stata confermata dalla Cassazione la quale nell’ordinanza 5082/2018, ha annullato con rinvio la sentenza sopra commentata.

A dire il vero dalla sentenza della Cassazione non è immediatamente possibile desumere una conferma dell’opposta tesi dell’Agenzia delle Entrate. Il rinvio, infatti, trae origine non dall’erroneità del principio di diritto applicato, ma dalla contraddittorietà della motivazione (la quale da un lato indicava tali costi come assolutamente necessari e dall’altro, negava l’accessorietà degli stessi).

Allo stato non è pertanto possibile prevedere quale potrebbe essere l’orientamento della Cassazione nel caso in cui fosse chiamata a pronunciarsi direttamente sulla natura o meno accessoria degli oneri di due diligence.

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