Il disegno di legge delega prospetta l’introduzione di due significative innovazioni nella disciplina del consolidato fiscale, di importante rilievo pratico. La prima concerne la gestione delle perdite nell’ambito del consolidato fiscale. Al numero 1), della lettera d) dell’art. 6 si stabilisce, quale criterio di delega, la revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessità derivanti dall’attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all’atto dell’interruzione o della revoca della tassazione di gruppo. In base al nuovo regime, ove introdotto, le perdite di un esercizio conseguite dalle singole società potranno essere trasferite solo in misura pari ai redditi complessivamente conseguiti dalle altre società aderenti al regime. In tal modo si intende evitare arbitraggi nella gestione delle eccedenze di perdite in capo al soggetto consolidante. La scelta dei criteri attraverso i quali trasferire le perdite al consolidato (e.g. pro quota o su base individuale) potrà essere decisa nell'ambito dell'accordo di consolidamento. Saranno naturalmente necessarie ulteriori precisazioni. Ad ogni modo, si può sin da ora intuire che il fine della riforma potrebbe essere quello di abbandonare il principio di “galleggiamento” delle perdite nel consolidato, in base al quale ciascuna società trasferisce in via definitiva le proprie perdite al consolidato (cfr. circ. 9/2010). In sostituzione, troverà applicazione un regime simile a quello applicato sinora agli interessi passivi, per cui questi vengono trasferiti, di volta in volta, se e nella misura in cui le altre società del gruppo abbiano conseguito redditi imponibili. La seconda modifica concerne le perdite pregresse al consolidato. L’art. 6, c. 1, lett. d) n. 3) del disegno di legge delega prevede, in particolare, la “modifica della disciplina del riporto delle perdite nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario”. Come precisato dalla relazione illustrativa, si vuole in tal modo evitare “la penalizzazione delle perdite conseguite a partire dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario, perché in tal caso non si verifica il fenomeno del cd. “commercio di bare fiscali” che si intende giustamente contrastare”. Anche tali indicazioni dovranno necessariamente essere ulteriormente precisate. In questa sede ci si limita a precisare che la modifica in questione, ove implementata, potrebbe avere importanti riflessi nelle operazioni di leveraged buy out. Come noto, infatti, ove la target incorporata dalla newco sia la capogruppo di un consolidato, l’Agenzia delle Entrate in passato ha chiarito (cfr. inter alia ris. 13/2018) che è ammessa la continuazione della tassazione di gruppo da parte della società risultante dalla fusione, senza riattribuzione delle perdite alle singole società del gruppo. Ciò a condizione che venga dimostrata la permanenza dei requisiti per accedere al consolidato. Tuttavia, le perdite del veicolo incorporante non possono essere riportate, in quanto antecedenti al consolidato. La riforma prospettata potrebbe determinare la rimozione di tale limite. Un altro problema apparentemente simile concerne l’ipotesi in cui una società appartenente al consolidato incorpori una società esterna, con una “dote” di perdite pregresse. Anche in tal caso, le perdite pregresse dell’acquisita, in quanto antecedenti al regime, non possono essere riportate. Resta da chiarire se la riforma influirà anche su tale profilo. A ben vedere, tale ipotesi presenta maggiori criticità in quanto l’acquisto di una società con una “dote” di perdite pregresse, magari da un consolidato “in utile”, potrebbe essere assimilato al fenomeno del commercio delle “bare fiscali” stigmatizzato anche in base al disegno di legge delega. F.N.