L’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 5 del 2023 ha precisato che i compensi corrisposti da un residente ad un non residente per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire un software si qualificano come royalties ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni ogni qualvolta l’utilizzo del programma senza licenza costituirebbe una violazione del diritto d’autore. Ai fini della ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati rileva, dunque, l’art. 12 del Trattato bilaterale vigente tra l’Italia e il Paese interessato. Il pagamento potrà beneficiare dell’aliquota convenzionale ridotta. I proventi in questione non si qualificano come reddito di impresa. Il chiarimento è di indubbio rilievo. Ciò in quanto non è sempre chiaro quando il compenso corrisposto per la concessione in uso di un bene immateriale integri una royalty. Con particolare riguardo ai software, il Commentario al Modello OCSE evidenzia come non è sempre agevole qualificare giuridicamente la concessione in uso di software e il correlativo pagamento di un canone. Molto spesso infatti si realizza un vero e proprio trasferimento di proprietà del programma, anche se per un periodo di tempo limitato o limitatamente ad una determinata area geografica. In tal caso la transazione assume i caratteri della vendita con la conseguenza che il corrispettivo pagato per lo “sfruttamento esclusivo” integrerà un utile di impresa (art. 7 CDI) rilevante in Italia solo in presenza di una stabile organizzazione. Invece, secondo il Commentario al Modello OCSE, richiamato dal principio di diritto in commento, perché i pagamenti effettuati per l’acquisizione di diritti parziali sul copyright possano costituire royalties è necessario che la concessione riconosca all’utilizzatore il diritto di servirsi del software in un modo che senza tale licenza lo sfruttamento comporterebbe la violazione del diritto d’autore. E’ il caso delle concessioni per distribuire o riprodurre ai terzi un software che incorpora al suo interno il programma coperto da copyright o per modificare e diffondere in pubblico tale programma. In sintesi, con riferimento specifico al software, posto che per l’ordinamento interno i diritti su programmi informatici sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore e che la stessa include tra le opere protette “I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore”, ogni qual volta verrà disposto un pagamento per l’acquisizione di un diritto parziale sul diritto d’autore – senza che il trasferente ceda totalmente tale diritto – si configurerà un canone ai sensi dell’art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni. G.G. L’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 5 del 2023 ha precisato che i compensi corrisposti da un residente ad un non residente per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire un software si qualificano come royalties ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni ogni qualvolta l’utilizzo del programma senza licenza costituirebbe una violazione del diritto d’autore. Ai fini della ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati rileva, dunque, l’art. 12 del Trattato bilaterale vigente tra l’Italia e il Paese interessato. Il pagamento potrà beneficiare dell’aliquota convenzionale ridotta. I proventi in questione non si qualificano come reddito di impresa. Il chiarimento è di indubbio rilievo. Ciò in quanto non è sempre chiaro quando il compenso corrisposto per la concessione in uso di un bene immateriale integri una royalty. Con particolare riguardo ai software, il Commentario al Modello OCSE evidenzia come non è sempre agevole qualificare giuridicamente la concessione in uso di software e il correlativo pagamento di un canone. Molto spesso infatti si realizza un vero e proprio trasferimento di proprietà del programma, anche se per un periodo di tempo limitato o limitatamente ad una determinata area geografica. In tal caso la transazione assume i caratteri della vendita con la conseguenza che il corrispettivo pagato per lo “sfruttamento esclusivo” integrerà un utile di impresa (art. 7 CDI) rilevante in Italia solo in presenza di una stabile organizzazione. Invece, secondo il Commentario al Modello OCSE, richiamato dal principio di diritto in commento, perché i pagamenti effettuati per l’acquisizione di diritti parziali sul copyright possano costituire royalties è necessario che la concessione riconosca all’utilizzatore il diritto di servirsi del software in un modo che senza tale licenza lo sfruttamento comporterebbe la violazione del diritto d’autore. E’ il caso delle concessioni per distribuire o riprodurre ai terzi un software che incorpora al suo interno il programma coperto da copyright o per modificare e diffondere in pubblico tale programma. In sintesi, con riferimento specifico al software, posto che per l’ordinamento interno i diritti su programmi informatici sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore e che la stessa include tra le opere protette “I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore”, ogni qual volta verrà disposto un pagamento per l’acquisizione di un diritto parziale sul diritto d’autore – senza che il trasferente ceda totalmente tale diritto – si configurerà un canone ai sensi dell’art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni. G.G.