Investimento in OICR esteri da parte di enti previdenziali: non applicabilità dell’approccio look through

L'articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Legge di Bilancio 2017”) prevede, al ricorrere di determinate condizioni, l’esenzione da imposta per i redditi percepiti dagli enti di previdenza obbligatori e rinvenienti da investimenti qualificati. Si considerano investimenti qualificati, per quanto di rilievo:

  1. azioni o quote di società italiane o UE/SEE con stabile organizzazione in Italia (“Investimento Qualificato Diretto”);
  2. quote o azioni di OICR italiani o UE/SEE che investono prevalentemente nelle azioni o quote di cui sopra (“Investimento Qualificato Indiretto”).

Nell’ambito della risposta a interpello n. 205/2023, l’Agenzia delle entrate si è espressa negativamente in merito alla eventuale possibilità di applicare l’approccio cd. look through rispetto agli Investimenti qualificati indiretti.

La fattispecie esaminata concerne la sottoscrizione da parte di un ente di previdenza obbligatorio (“Cassa”) delle quote di un fondo d'investimento alternativo di tipo chiuso, mobiliare e riservato di diritto lussemburghese (“Fondo”) istituito conformemente alla Direttiva 2011/61/UE (“Direttiva AIFM”). La gestione del Fondo è stata delegata dal general partner ad una società italiana (“SGR”) che opera in conformità rispetto alla Direttiva AIFM.

Il Fondo investe prevalentemente in società italiane operanti nel settore dell’energia rinnovabile e delle infrastrutture di trasmissione di energia. Tuttavia tali investimenti sono effettuati dal Fondo per il tramite di una società interamente controllata di diritto lussemburghese (“MasterHoldCo”) la quale, a sua volta, si avvale di strutture intermedie (“Subholding”) per la realizzazione dei progetti di investimento.

In relazione a tale fattispecie, l’Agenzia chiarisce in primo luogo, ribadendo quanto già espresso in precedenti arresti, che la verifica della ''prevalenza'' dell'investimento attuato per il tramite di un OICR “deve risultare dal relativo regolamento di gestione […] ovvero, nel caso di OICR estero, dalla documentazione d'offerta”. Non rileva, a tal fine, né la documentazione ancillare né, tantomeno, il concreto sviluppo della politica di investimento. Nel caso di specie, al contrario, la prevalenza degli investimenti in società residenti trovava evidenza non già nell’ambito della documentazione d’offerta del Fondo ma nei documenti informativi e nella dichiarazione rilasciati agli investitori dal general partner del Fondo.

In secondo luogo, secondo l’Agenzia, può essere considerato Investimento Qualificato Indiretto solo l’investimento operato dall’OICR in società italiane o UE/SEE con stabile organizzazione in Italia[1]. Non rileva, invece, l’investimento effettuato dalla società UE/SEE in società italiane. Di conseguenza, nonostante MasterHoldCo investa prevalentemente in società residenti nel territorio dello Stato, l’assenza di una stabile organizzazione della stessa in Italia impedisce di considerare qualificato l’investimento compiuto dalla Cassa per il tramite del Fondo.

L’interpretazione dell’Agenzia appare invero supportata dalla relazione illustrativa alla norma in oggetto, laddove si afferma che “[s]ono [...] considerati investimenti qualificati quelli effettuati, direttamente ovvero indirettamente (mediante OICR dedicati) in azioni o quote di imprese residenti in Italia, o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano”.

Nondimeno, in un contesto mirato ad attrarre in Italia le consistenti disponibilità degli enti previdenziali[1] sarebbe forse opportuno ricalibrare la norma agevolando anche quegli investimenti indiretti che pervengano nel territorio dello Stato non già mediante una stabile organizzazione del soggetto immediatamente partecipato dall’OICR ma per il tramite di una catena societaria multilivello (strutture spesso utilizzate dagli OICR).

G.P.


 

[1] Come si legge nella relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2017, infatti, “L’intervento normativo nasce dall’esigenza di prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale italiano. L’obiettivo della normativa in esame è, in particolare, quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario”.

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