Con la sentenza del 11 novembre 2022, n. 33436, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in ambito di scissione parziale, la società beneficiaria è solidalmente obbligata per i debiti fiscali della scissa. Tale responsabilità è illimitata e trascende il valore del patrimonio attribuito per l’effetto dell’operazione straordinaria. Non operano, ai fini fiscali, le limitazioni quantitative previste dal diritto civile in caso di scissione con riferimento alle obbligazioni della scissa, né sotto il profilo dell’imposta né sotto quello delle sanzioni. La vicenda trattata dalla Suprema Corte origina da una cartella di pagamento notificata alla società beneficiaria della scissione in materia di ires, irpeg, irap ed IVA. La cartella intimava alla notificata il versamento delle suddette imposte, oltre interessi e sanzioni, quali liquidate in rispettivi avvisi di accertamento (divenuti definitivi per giudicato intervenuto su altrettante impugnazioni) di cui era stata destinataria la società scissa. La cartella di pagamento veniva quindi impugnata presso la CTP Napoli, che annullava la stessa per la parte eccedente la somma di euro 836.803,00, corrispondente alla parte di patrimonio netto della scissa attribuito alla beneficiaria per effetto dell’operazione straordinaria. La CTR Campania confermava la pronuncia del grado precedente per quanto di rilievo. I motivi per i quali le corti di merito hanno ritenuto che la responsabilità solidale della società si limitasse alla parte di patrimonio netto attribuito sono da ricercare nella ritenuta applicazione al caso di specie delle previsioni di cui all’art. 2506bis, c. 3[1], ed all’art. 2506quater, c. 3[2], c.c.. Avverso la sentenza di appello Equitalia promuoveva ricorso per cassazione. In particolare, l’agente della riscossione censurava la sentenza impugnata in quanto riteneva che le limitazioni di responsabilità previste in ambito civilistico non valgono in ambito tributario. La tesi di Equitalia si fondava sull’efficacia derogatoria della disciplina civilistica, spiegata dalle norme tributarie speciali applicabili nel caso di specie, vale a dire: a) l’art. 173, commi 12 e 13 TUIR, per ciò che riguarda genericamente gli obblighi tributari e b) l’art. 15, c. 2, d.lgs. 472/1997 per quanto riguarda le sanzioni. La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale, recependo la tesi dell’ente. In particolare, la Cassazione ha affermato che “quando sia realizzata un'operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti (…) diverge da quella riguardante le obbligazioni civili (…) in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità”. Le affermazioni della Cassazione si fondano sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2018, espressasi sugli stessi temi. In quel caso la Consulta era stata chiamata a valutare la conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost degli artt. 173 TUIR e 15 d.lgs. 472/97, nella parte in cui prevedono, per i debiti tributari, la responsabilità solidale illimitata delle società beneficiarie di scissione parziale, in luogo di quella, limitata alla quota di patrimonio netto attribuito, prevista dalla disciplina generale per i debiti civilistici. In quella sede, i giudici costituzionali hanno tuttavia ritenuto che la differenza di responsabilità solidale della beneficiaria intercorrente tra obbligazioni civili e tributarie fosse compatibile con il dettato costituzionale, in ragione della marcata connotazione di specialità che riguarda proprio i crediti tributari. Tra i motivi di tale specialità individuati dalla Corte rileviamo: a) la destinazione delle entrate fiscali a beneficio del principio costituzionale di pareggio di bilancio[3] e del rispetto dei parametri europei in materia di debito pubblico; b) il sistema della riscossione fiscale, che si discosta dal regime ordinario dell'espropriazione forzata proprio al fine di meglio assicurare l'adempimento delle obbligazioni tributarie; c) la sussistenza di una garanzia generale per l’adempimento delle obbligazioni tributarie[4]; d) l’esistenza di misure cautelari speciali a beneficio dell’amministrazione finanziaria[5]; e) la previsione di un apposito nucleo[6] di reati afferenti il mancato versamento delle imposte; f) la postergazione degli effetti della cancellazione dal registro delle imprese per l’accertamento e la riscossione dei debiti tributari delle società di capitali. Con specifico riferimento agli artt. 173 TUIR e 15 d.lgs. 472/97 la Corte Costituzionale ha affermato che, pur presentando il dettato normativo profili di ambiguità, la responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti della scissa si applichi tanto in casi di scissione totale che parziale: ciò in quanto “in mancanza di specificazioni negli artt. 15 e 173 citati, opera il criterio generale posto dall'art. 1292 c.c.: i debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità”. A.P. [1] “Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria”. [2] “Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. [3] Elevato a vincolo costituzionale dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. [4] Il privilegio generale sui mobili del debitore in favore dei crediti per tributi diretti dello Stato, per IVA e per tributi degli enti locali ex art. 2752 c.c. [5] Vedasi ipoteca e sequestro conservativo ex art. 22 d.lgs. 472/1997. [6] Vedasi d.lgs. 74/2000.