Come noto, in base all’attuale formulazione di cui all’art. 44 TUIR, sono tassati in capo al beneficiario residente i redditi distribuiti da trust opachi non residenti che non abbiano scontato una congrua tassazione nello Stato di residenza (“Regola di imponibilità”). Al fine di stabilire la congruità della tassazione, occorre fare riferimento ai criteri di cui all’art. 47-bis, TUIR. In sintesi, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate (“AdE”) nella Circolare del 20 ottobre 2022, n. 34/E (“Circolare”), sono considerati soggetti a tassazione non congrua i trust soggetti ad un’aliquota nominale inferiore a quella applicata in Italia. Risulta dunque di fondamentale importanza determinare lo Stato di residenza del trust. Ciò sia per stabilire quando un trust è residente in Italia, sia per stabilire se è residente o meno in uno Stato a fiscalità privilegiata. A questo proposito le indicazioni fornite dalla Circolare, seppur caratterizzate da alcuni passaggi oscuri, sono di estremo interesse. In linea di principio occorre attribuire rilievo al luogo di residenza del trustee. In ogni caso, la Circolare precisa che si considerano residenti in Italia, coerentemente con il disposto dell’art. 73 TUIR, i trust aventi l’oggetto principale in Italia. Tale requisito si considera sussistente in caso di patrimonio immobiliare situato interamente in Italia. In caso di immobili situati in Stati diversi, occorrerà effettuare un criterio di prevalenza. Sempre secondo la Circolare, “nel caso di patrimoni mobiliari o misti, l’oggetto dovrà essere identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata, essendo a tal fine irrilevante la residenza del trustee ovvero dei beneficiari”. Si tratta di una precisazione quantomai interessante specie per quanto riguarda i trust il cui patrimonio è composto prevalentemente da partecipazioni. Secondo l’AdE, il fatto che tali partecipazioni siano prevalentemente localizzate in Italia non sembrerebbe determinare di per sé l’attrazione in Italia della residenza del trust. Occorre a tal fine attribuire rilievo all’effettiva attività esercitata, anche a prescindere dalla residenza del trustee. Anche tale precisazione è piuttosto ambigua. Si potrebbe ipotizzare che l’AdE intenda attribuire rilievo al luogo ove viene effettuata la gestione del patrimonio mobiliare (che non necessariamente viene effettuata dal trustee, ma può essere delegata a soggetti diversi). Un’altra questione di estremo interesse è rappresentata dall’applicabilità della Regola di imponibilità ai trust UE/SEE. La questione è stata dibattuta negli scorsi anni. In effetti, la nozione di Stato a fiscalità privilegiata è definita mediante un rinvio all’art. 47-bis TUIR. Tale norma esclude dalla nozione di stato a fiscalità privilegiata gli Stati UE/SEE. Ne dovrebbe derivare l’esclusione dalla Regola di imponibilità dei trust UE/SEE. La Circolare sembra in effetti avallare tale interpretazione, seppur argomentando a contrariis. La Circolare precisa infatti che “lo stabilimento (rectius, residenza) in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente allo SEE, individuato nella prospettiva italiana sulla base dei criteri di cui all’articolo 73 del Tuir, non è in grado di disattivare l’applicazione della lettera g-sexies), nella ipotesi in cui il trust, in virtù della norma interna di tale Stato oppure della eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, risulti residente in quest’ultimo Stato”. In sintesi, dal passaggio citato si desume che, come regola generale, con riferimento ai trust UE/SEE, la Regola di imponibilità non trova applicazione. Ciò a meno che il trust stesso, per via di una norma interna o della tie breaker rule convenzionale, non sia considerato residente in un diverso Stato a fiscalità privilegiata. Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il trust sia considerato stabilito in uno Stato UE o SEE, se beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i trust offshore (es. i trust stabiliti a Cipro). Sempre secondo la Circolare “per il caso di più trustee, localizzati in Stati diversi, di cui uno UE/SEE e l’altro a fiscalità privilegiata, la Circolare precisa che il trust si considererà localizzato nello Stato ove è effettivamente assoggettato a imposizione”. Nemmeno tale passaggio è perfettamente chiaro. Ragionevolmente, tale precisazione rappresenta una riproposizione del principio sopra esposto per cui la Regola di imponibilità, con riferimento ai trust UE/SEE, non viene disattivata nel caso in cui il trust non risulti essere residente in un altro Stato. La Circolare contiene infine alcune precisazioni volta a stabilire il momento in cui deve essere verificata, sulla base dell’aliquota nominale, la residenza o meno del trust in uno Stato a fiscalità privilegiata. Da un lato, la Circolare precisa che “per quanto concerne il termine “stabiliti” utilizzato dal legislatore, si rileva che, in generale, lo stesso deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust in base alle relative regole, quale risultante al momento della “attribuzione” al beneficiario residente, fermo restando che il reddito distribuito sia stato tassato in capo al trust, al momento della produzione, nel rispetto del livello minimo di tassazione previsto dal citato articolo 47-bis del Tuir. Dall’altro lato, tuttavia, in un successivo passaggio, la Circolare precisa che: “occorre confrontare il livello nominale di tassazione del reddito prodotto dal trust nell’ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito, al momento di produzione del reddito, con l’aliquota Ires vigente nel medesimo periodo d’imposta”. Dai due passaggi sopra citati sembrerebbe che l’AdE, ai fini della disapplicazione della Regola di imponibilità, richieda la verifica di un’aliquota nominale superiore a quella italiana sia nel momento di distribuzione che nel momento di produzione. Ai fini del confronto rileva l’aliquota vigente in Italia nei due rispettivi momenti. Si tratta di una regola sotto certi profili simile, pur con alcune distinzioni, a quella prevista per i dividendi dalla Circolare 35/2016[1]. F.G.P. - F.N. [1] La disciplina applicabile per i dividendi invero è più articolata. Secondo quanto previsto dalla Circolare 35/2016, la localizzazione o meno in uno Stato a fiscalità privilegiata deve essere verificata, applicando il criterio vigente al momento della distribuzione, sia con riferimento al momento della distribuzione che a quello della produzione. In ogni caso, secondo quanto precisato dalla Finanziaria 2018, si considerano white list gli Stati qualificati come tali in base al criterio vigente al momento della produzione.