Trust, agevolazioni fiscali e requisiti temporali

27 Ottobre 2022
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Alcune agevolazioni, come noto, sono subordinate al riscontro di determinati requisiti temporali. La Circolare del 20 ottobre 2022, n. 34, contiene importanti precisazioni in merito alle conseguenze che, in tema di trust, gli apporti o le devoluzioni possono produrre sul riscontro di tali requisiti temporali.

Secondo la Circolare, ad esempio, la dotazione di beni in trust può comportare, ai fini delle imposte indirette, la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite dal disponente e collegate al mantenimento dei beni per un determinato intervallo temporale. La Circolare al riguardo, cita la cd. “agevolazione c.d. “prima casa”” in relazione ad immobile acquistato dal disponente da meno di cinque anni, ai sensi della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986).

Non è chiaro se tale precisazione, limitata alle imposte indirette, possa influire anche sulle imposte dirette. Ad esempio, vi è da chiedersi se l’apporto in trust determini, in capo al disponente, anche l’interruzione del periodo di possesso di cinque anni rilevante ai fini dell’esenzione sulle plusvalenze immobiliari ex art. 67 TUIR. Premesso che tale apporto non dovrebbe salvo il particolare caso di trust commerciali, determinare un realizzo imponibile, occorre chiedersi se esso imponga o meno di “cominciare da capo” il calcolo del quinquennio. In passato, la questione sembrava essere risolta in senso negativo (cfr. ris. n. 4/E del 4 gennaio 2008).

Sarebbe opportuno un chiarimento sul punto

Con riferimento alle agevolazioni spettanti ai beneficiari, la Circolare precisa che “in relazione alle norme di esenzione o agevolazione fruite dal beneficiario in sede di attribuzione, che prevedono il mantenimento di determinati requisiti per un dato intervallo temporale, il termine iniziale decorre dall’attribuzione medesima”.

Tale precisazione potrebbe avere importanti conseguenze rispetto all’ esenzione dall’imposta sulle successioni o donazioni dei trasferimenti di azienda.

Come noto, ai sensi dell'art.3 comma 4-ter del Decr. Lgs. 346 del 1990 i"trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia...a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni..., il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è' acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività' d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso".

In passato, era pacifico che si potesse beneficiare della predetta esenzione trasferendo l’azienda ad un trust e rinviando ad un successivo momento la devoluzione dell’azienda stessa al beneficiario. A tal fine, era necessario (cfr. ris. 110/E del 23 aprile 2009):

  • il trust avesse una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell’atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell’azienda;
  • i beneficiari finali fossero necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente; 
  • il trust fosse non discrezionale;
  • il trustee proseguisse l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o delle partecipazioni).

Sulla base di quanto indicato dalla Circolare si potrebbe concludere che, ai fini dell’esenzione in esame, in ogni caso l’esercizio per cinque anni dell’impresa debba essere valutato esclusivamente in capo al beneficiario ed esclusivamente a decorrere dall’attribuzione a quest’ultimo dell’azienda. Non rileverebbe invece il periodo di detenzione dell’azienda in capo al trust. Anche sul punto, sarebbe opportuno un chiarimento.  

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