Residenza fiscale ai fini PEX: criticità e conferme

La risposta ad interpello n. 481/2022 del 27 settembre 2022, affronta un interessante caso di tassazione della plusvalenza realizzata da una società italiana (“Alfa”) in relazione ad una partecipazione di controllo detenuta nella società non residente(“Beta”). Quest’ultima si trovava in stato di liquidazione di fatto da circa due anni. Inoltre, Beta era stata costituita 37 anni prima da un’altra società (“Gamma”). Tuttavia, nel corso del tempo, attraverso una pluralità di operazioni di fusione, fiscalmente neutrali, Alfa ne aveva ottenuto il controllo.

La questione esaminata verteva in particolare su una distribuzione di capitalela quale, com’è noto, ai sensi dell'articolo 86, comma 5-bis, del TUIR, costituisce plusvalenza per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. A tale plusvalenza, in ragione del rinvio eseguito dal comma 6 dell'articolo 87 TUIR all’ articolo 86, comma 5-bis, può in linea di principio trovare applicazione il regime pex in presenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 87 del TUIR. In estrema sintesi l’Istante interrogava l’Agenzia delle Entrate (“AdE”) in merito alle seguenti questioni:

  • Finestra temporale all’interno della quale valutare il triennio di commercialità ai fini pex tenuto conto dello stato di liquidazione di Beta;
  • Finestra temporale all’interno della quale valutare il requisito della residenza non black list; in particolare, il contribuente ipotizzava l’applicabilità, ai sensi dell’art. 87 c. 2 TUIR, della regola per cui - per le cessioni a soggetti terzi, in deroga al principio generale di rilevanza del periodo di possesso - il periodo di osservazione è ridotto a cinque anni;
  • Criteri da applicare per verificare la residenza non black list di Beta.

In relazione alla prima questione, l’AdE conferma che il triennio deve essere valutato a ritroso a decorrere dall’inizio della liquidazione, anche di fatto (cfr. Circ. n. 10/E del 16 marzo del 2005 e Circ. n. 7/E del 29 marzo 2013).

In relazione alla seconda questione, l’AdE afferma che il monitoraggio della residenza fiscale della partecipata, deve estendersi sin dalla costituzione della stessa, avvenuta 37 anni prima. La riduzione del periodo di osservazione a cinque anni può applicarsi soltanto per le ipotesi di realizzo della partecipazione con soggetti extra-gruppo e non anche in caso di distribuzione di capitale. Tuttavia, l’AdE mitiga tale affermazione specificando che i predetti criteri non possono trovare applicazione per i periodi d'imposta precedenti al 2001, per i quali non era in vigore alcuna normativa in materia di partecipazioni detenute in Paesi o territori a fiscalità privilegiata applicabile alla fattispecie descritta. Secondo parte della dottrina (VIAL) il riferimento al 2001 sarebbe peraltro errato, in quanto la disciplina CFC è entrata in vigore nel 2002.

Con riferimento, infine, alla terza questione, l’AdE conferma che tale valutazione deve essere effettuata applicando i criteri dell'articolo 47-bis del TUIR (tassazione effettiva di Beta, stante il controllo da parte di Alfa). Tale valutazione deve essere effettuata anno per anno (circ. 35/2016). Non trova applicazione, con riferimento alle plusvalenze, il comma 1007 dell’art. 1 della legge 205 del 2017, il quale prevede che se una società è white secondo le regole vigenti in quell’anno, quel dividendo sarà sempre white.

Si tratta evidentemente di una distonia del sistema che, tuttavia, come evidenziato in dottrina, non è imputabile all’AdE, ma ad una esplicita scelta del legislatore.

 F.N.

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