Ordinariamente ammortizzabile la lista clienti rivalutata

L’Agenzia delle Entrate (“AdE”), nella risoluzione n. 46 del 2 agosto 2022 ha esaminato nuovamente il tema della rivalutazione della cd. “lista clienti” e degli effetti su tale norma dell’art. 110 comma 8-ter del DL 104/2020. Tale norma, come noto, ha esteso a cinquant’anni il periodo di deducibilità degli ammortamenti dei beni immateriali deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo. In particolare, è stato definitivamente chiarito che tale estensione a cinquant'anni non si applica alla lista clienti, a prescindere dalle scelte contabili adottate dal contribuente.

La risposta contiene una conferma ed una novità.

La conferma è rappresentata dall’esclusione delle liste clienti dall’estensione a cinquant’anni del periodo di ammortamento. Ciò in quanto l’art. 110 comma 8-ter del DL 104/2020 fa riferimento alle “attività immateriali le cui quote di ammortamento (...) deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore”. Le liste clienti, per previsione legale, sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo ex art. 103 TUIR. Come tali, le liste clienti si collocano al di fuori dell’ambito applicativo della norma.

La novità è rappresentata dall’irrilevanza ai fini dell’applicazione dell’estensione a cinquant’anni delle opzioni contabili del contribuente.

Secondo quanto chiarito in questa sede dall’AdE, infatti, l’estensione a cinquant’anni dell’ammortamento deve trovare applicazione solo ed esclusivamente ai beni per i quali il limite del diciottesimo è espressamente contemplato dalla norma fiscale. Si tratta, di fatto, dei marchi (art. 103 comma 1 ultimo periodo del TUIR), dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (art. 103 comma 3 del TUIR).

L’estensione a cinquant’anni non può invece in nessun caso trovare applicazione per i beni il cui costo, a norma dell’art. 103 comma 1 primo periodo del TUIR, è deducibile in misura non superiore al 50% (quindi, non solo i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, i brevetti industriali, il know-how ecc., ma anche le liste clienti).

Ciò a prescindere dalla durata del piano di ammortamento contabile.

Tale precisazione sembrerebbe invero scontata. Sennonché nella risposta a interpello n. 108/2022 veniva sostenuta una tesi diversa. In tale risposta era stato infatti sostenuto che l’estensione a cinquant’anni avrebbe dovuto trovare applicazione non solo per i beni il cui costo era deducibile per legge in diciottesimi, ma anche laddove il contribuente, autonomamente, scegliesse di dedurre in diciottesimi il costo dei beni per legge deducibile in un periodo minimo inferiore (come ad esempio la lista clienti).

La risposta n. 108/2022 aveva motivato questo orientamento citando, invero in parte impropriamente, il seguente passaggio della Relazione al Ddl. di bilancio 2022 secondo cui “il maggior valore attribuito, ai fini fiscali – in sede di rivalutazione e/o di riallineamento – alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del Testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come, ad esempio, i marchi e l’avviamento), è deducibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in almeno 50 anni”. Secondo l’AdE, tale passaggio avrebbe confermato l’applicabilità della norma anche a beni diversi da marchi ed avviamento: e cioè anche ai beni deducibili in meno di diciott’anni, laddove il contribuente optasse autonomamente per un ammortamento in almeno diciott’anni.

Come evidenziato in dottrina, tal orientamento avrebbe portato a situazioni paradossali. Ad esempio, la società che avesse materialmente ammortizzato le liste clienti in 17 anni sarebbe stata al riparo dall’allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento. Invece, tale estensione avrebbe trovato applicazione per la società che avesse fissato in 18 o 19 anni il periodo di ammortamento. Di fatto, quindi, differenze minimali nelle impostazioni contabili (un anno di differenza nell’ammortamento) avrebbero potuto comportare conseguenze estremamente negative (deducibilità estesa a cinquant’anni).

La risposta 46/2022, in questa sede commentata, dovrebbe determinare il superamento di tale posizione. Per effetto della nuova linea interpretativa, i portafogli contratti e clienti fuoriescono sempre dall’ambito applicativo dell’estensione a cinquant’anni, a prescindere dalle opzioni contabili.

Per completezza, come evidenziato in dottrina, nessun allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento dovrebbe essere ipotizzabile nemmeno per i diritti iscritti nell’attivo del bilancio deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge a norma dell’art. 103 comma 2 del TUIR.

F.N.

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