Nella recente risposta a interpello n. 164 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate ha esaminato nuovamente la questione del conferimento da parte di una società residente in uno stato europeo (“Alfa”) della intera propria stabile organizzazione in Italia (“Ita S.O.”) in una società italiana neocostituita (“NewCo”). L’Agenzia delle Entrate affronta segnatamente due questioni: Con riferimento alla questione sub. i) l’Agenzia delle entrate afferma la sussistenza, in relazione al conferimento de qua, di tutti i requisiti recati dagli artt. 176, 178 e 179 TUIR per la fruizione del regime di neutralità fiscale. Nello specifico, ai sensi del combinato disposte dell’art. 178, c. 1, lett. c) e 179, c. 2 del TUIR ai conferimenti di aziende o rami di azienda da un soggetto residente in uno Stato membro in favore di un soggetto residente in altro Stato dell’UE (uno dei quali sia residente in Italia) si applica la disciplina di cui all’art. 176 TUIR che, in estrema sintesi, prevede la neutralità fiscale dell’operazione di conferimento di azienda con effetto “successorio” rispetto alle partecipazioni ricevute in cambio dal conferente. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso oggetto del conferimento sia non già un’azienda o un singolo ramo ma l’intera stabile organizzazione del conferente nello Stato membro di residenza della conferitaria. In questo senso, l’Agenzia precisa che “il considerando n. 14 della Direttiva 2005/19/CE [trasfusa nella Direttiva 2009/133/CE del 19 ottobre 2009; (“Direttiva fusioni”)] chiarisce che un conferimento d'attivo, quand'anche avvenga "sotto forma" di una stabile organizzazione […] situata nello stesso Stato membro cui appartiene la società conferitaria, rappresenta pur sempre in un trasferimento di attivo da una società di uno Stato membro a una società di un altro Stato membro e perciò stesso coperto dalle disposizioni comunitarie”. Per quanto concerne la questione sub. ii) l’Agenzia sottolinea come gli articoli da 179 a 181 del TUIR non rechino “alcuna specifica disciplina in merito alla posizione dei titoli rinvenienti da un conferimento come quello in esame”. L’unica indicazione sul punto sarebbe ricavabile dall’articolo 176, comma 4, del TUIR, che richiamando i conferimenti d’azienda disciplinati dall'articolo 178 del TUIR, evidenzia come "le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o quelle di cui all'articolo 178, in regime di neutralità, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita". In tal modo, all’esito del conferimento, i beni che compongono l’azienda (o, in questo caso, la stabile organizzazione) vengono sostituiti con un asset di secondo livello, la partecipazione della conferitaria che, presso la conferente, assumerà il valore fiscalmente riconosciuto e “l’anzianità” dei beni di primo livello oggetto di conferimento. Nell’applicare tale disciplina l’Agenzia dimostra di procedere secondo il cd. functionally separate entity approach elaborato in sede OCSE in ossequio al quale la stabile organizzazione deve essere considerata, appunto, come “impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana”. Dovendosi attribuire, nell’ambito della fattispecie oggetto di interpello, la qualifica di soggetto autonomo e indipendente a Ita S.O., all’esito del conferimento, le partecipazioni emesse della conferitaria NewCo “conflui[ranno] per un istante nel patrimonio della stabile organizzazione conferente, per poi essere assegnate alla casa madre […], posto che [Ita S.O.] cesserà la propria attività al termine dell'operazione stessa”. In altri termini, procedendo secondo l’approccio elaborato in sede OCSE, il ruolo di conferente sarebbe assunto dalla stabile conferita e non già dalla casa madre dalla quale la stessa promana. Di conseguenza “l’approdo” delle partecipazioni della conferitaria alla società estera avverrebbe in due passaggi, dapprima attraverso l’attribuzione alla stabile organizzazione e, secondariamente, tramite l’assegnazione alla casa madre. Solo il primo di questi due passaggi potrebbe, secondo l’impostazione dell’Agenzia, godere del regime di neutralità fiscale. Nell’ambito del secondo passaggio, invece, le “partecipazioni si considereranno realizzate ai sensi dell'articolo 166 del TUIR”. Ciò determina l’insorgenza di una plusvalenza tassabile (corrispondente al delta tra valore di mercato della partecipazione e il suo costo fiscalmente riconosciuto[1]) dovuta al trasferimento delle partecipazioni della conferitaria alla casa madre estera. Tale ipotesi interpretativa, consolidata nella prassi dell’Agenzia delle entrate ma fortemente criticata in dottrina, non appare del tutto soddisfacente nel caso in cui l’operazione coinvolga società residenti nell’UE. Infatti, ai sensi del Capo III della Direttiva fusioni, rubricato “Caso particolare del conferimento di una stabile organizzazione”, art. 10, par. 1, c. 3, “[l]o Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato membro della società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva come se lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione fosse lo Stato membro della società conferente. Sempre in base all’art. 10, par. 1, c. 4 della Direttiva fusioni “[i]l presente paragrafo si applica anche qualora la stabile organizzazione si trovi nello Stato membro in cui è residente la società beneficiaria”. Anche volendo applicare la fictio del cd. functionally separate entity approach, pertanto, il trasferimento delle partecipazioni dalla stabile alla propria casa madre dovrebbe integrare un’operazione “domestica” relativa esclusivamente allo Stato membro di residenza della società conferente. Se ne potrebbe pertanto dedurre che le vicende relative all’attribuzione delle partecipazioni, nel caso di conferimento dell’intera stabile organizzazione, esulino dalla potestà impositiva dello stato di residenza della stabile. Tale interpretazione potrebbe altresì spiegare il silenzio della Direttiva fusioni in ordine al trattamento fiscale derivante dall’attribuzione delle partecipazioni della conferitaria all’esito del conferimento. Sotto tale profilo, si potrebbe concludere che l’interpretazione adottata dall’Agenzia delle Entrate in relazione operazioni di conferimento che vedano quali conferenti soggetti residenti in Stati membri dell’UE contrasti con la disciplina e i principi recati dalla Direttiva fusioni. G.P. [1] Costo fiscalmente riconosciuto ereditato, ai sensi dell’art. 176 TUIR, da quello di iscrizione dei beni oggetto di conferimento.