Retroattivo il raddoppio dei termini RW 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8653 del 16 marzo 2022, ha sancito la retroattività dell’art.12, c. 2-bis e 2-ter del DL n. 78/2009 che raddoppiano rispettivamente i termini di decadenza per l’accertamento relativo alla mancata compilazione del quadro RW, relativo alle attività finanziarie detenute all’estero.

Secondo la Suprema Corte, le norme sul “raddoppio dei termini” si applicano anche per i periodi di imposta precedenti alla loro entrata in vigore, ossia al 1° luglio 2009.

Come noto, l’art. 12 del DL n. 78/2009 rubricato “contrasto ai paradisi fiscali” prevede al comma secondo che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

La pronuncia in commento si pone in continuità a quell’orientamento giurisprudenziale per cui le norme sul raddoppio dei termini hanno natura procedurale e quindi efficacia ex tunc.

Assume invece natura sostanziale la presunzione di evasione stabilita dall’art. 12, c.2, del DL 78/2009. Quest’ultima dunque non ha efficacia retroattiva, esplicando i suoi effetti a far data dal 1° luglio 2009. Tale presunzione legale di evasione infatti introduce un meccanismo incidente in materia decisiva sulla ripartizione dell’onere probatorio tra Ade e contribuente. Di conseguenza, una diversa interpretazione contrasterebbe con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost. che presidiano i diritti di uguaglianza sostanziale e di difesa.

Ciò premesso, occorre compiere alcune riflessioni circa le conseguenze che potranno derivare dalle suddette conclusioni della Corte di Cassazione.

Infatti, questa interpretazione sembra stravolgere la ratio stessa dell’art. 12. Il raddoppio dei termini è stato introdotto per agevolare l’Amministrazione finanziaria nell’attività di accertamento di quelle attività finanziarie che a fronte della presunzione di cui al comma 2 sarebbero essere costituite da redditi che il Contribuente ha voluto sottrarre a tassazione.

L’interpretazione che della norma dà la Suprema Corte è invece del tutto scevra dalla presunzione legale di evasione. Con la conseguenza che il contribuente resterà esposto all’azione dell’Ade per annualità antecedenti al 2009 anche se nei suoi confronti non sussiste “pericolo” che tali finanze detenute all’estero siano in realtà redditi che avrebbero dovuto essere tassati in Italia.

Le perplessità in questa sede manifestate trovano sono peraltro confermate dalla sentenza della CGUE del 27 gennaio 2022 che ha sancito la contrarietà all’ordinamento comunitario della disciplina spagnola in tema di “monitoraggio fiscale” che prevedeva una proroga indefinita dei termini di accertamento. Tale misura è stata ritenuta sproporzionata rispetto al principio di libera circolazione dei capitali ex art. 63 TFUE. Non si può escludere che sussistano analoghe criticità con riferimento alla disciplina italiana in tema di raddoppio dei termini.

G.G.

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