Esenti da imposta sul valore aggiunto i servizi resi dalle advisory company ai fondi di private equity

Nel corso degli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate (“AdE”) ha fornito importanti chiarimenti circa l’ambito applicativo dell’esenzione IVA prevista dall’art.10 c.1 n.1) del Dpr 633/72 in materia di gestione di fondi comuni di investimento.

In particolare, l’AdE, da ultimo con risposta ad interpello n. 104 del 14 marzo 2022[1], ha risolto la questione relativa al corretto trattamento Iva dei servizi di consulenza affidati dai gestori di fondi di investimento alle c.d. “advisory company”, riconoscendone l’esenzione.

In passato, si discuteva sulla possibilità stessa di far ricadere i suddetti servizi di consulenza nell’ambito dell’esenzione in parola in quanto applicabile letteralmente ai soli servizi di gestione di fondi comuni di investimento.

Vi erano, infatti, incertezze interpretative riguardo due aspetti.

Da un lato, da un punto di vista soggettivo, si dubitava se fosse possibile qualificare i fondi di investimento alternativi (“FIA”) alla stregua dei fondi comuni di investimento.

Dall’altro lato, da un punto di vista oggettivo, ci si domandava se l’esenzione fosse applicabile anche ai servizi di consulenza resi da soggetti terzi estranei ai fondi di investimento quali le “advisory company”.

La prima questione è stata risolta dalla CGUE[2] che ha esteso la nozione di fondo di investimento rilevante ai fini dell’esenzione anche ai FIA.

Ad oggi, tale nozione comprende, infatti, i fondi di investimento che costituiscono OICVM ai sensi della direttiva UCITS[3] e i fondi di investimento alternativi purché ne presentino le medesime caratteristiche.  

In particolare, la giurisprudenza comunitaria richiede che tali fondi di investimento effettuino le stesse operazioni ovvero presentino tratti comparabili con i fondi OICVM in modo da porsi in rapporto di concorrenza con essi. E’ necessario al riguardo che  “il fondo sia sottoposto a "vigilanza statale specifica" e sia partecipato da più investitori che abbiano diritto ai benefici o sopportino il rischio connesso alla relativa gestione. Inoltre, il rendimento dell'investimento realizzato deve dipendere esclusivamente dai risultati della gestione del fondo medesimo”.

Al ricorrere di tali presupposti il FIA può godere dell’esenzione IVA ex art.10, c. 1, n. 1) del Dpr 633/72.

A parere dell’Ade, tale interpretazione appare coerente con gli obiettivi perseguiti a livello comunitario diretti a garantire la neutralità del sistema comune dell’IVA in ordine alla scelta tra l’investimento diretto in titoli e quello mediante organismi di investimento.

Premesso ciò, la CGUE ha superato anche il tema relativo al profilo oggettivo dell’esenzione IVA chiarendo che rileva l’operazione svolta e non la qualifica soggettiva del prestatore dei servizi.

In particolare, la Corte ha affermato che i servizi di consulenza affidati dai gestori di fondi di investimento a soggetti terzi (rectius “advisory company”) possono beneficiare del regime di esenzione Iva, a condizione che sussista “un nesso intrinseco con l’attività di gestione di fondi comuni di investimento”.

Questo “nesso intrinseco” presuppone che i servizi resi dalle “advisory company” costituiscano “un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio di gestione di un fondo comune di investimento”.

In altri termini, i servizi resi dalle società di consulenza devono essere intrinsecamente connessi e funzionali con l’attività svolta dal fondo.

Al riguardo, l’Ade ha definito l’ambito del “nesso intrinseco” facendovi rientrare tutte quelle attività rese dai consulenti terzi che attengono specificatamente all’attività degli organismi di investimento collettivo.

Esemplificando, può trattarsi di attività di individuazione e valutazione dei processi di investimento in potenziali società target operanti nel settore di riferimento del fondo, ovvero di identificazione di un elenco di consulenti esterni e fornitori dei servizi necessari alla specifica strategia di investimento.

Nonché, di servizi di analisi di mercato, di monitoraggio delle prestazioni, di valutazione dei rischi o di assistenza nella definizione delle strategie di gestione di un FIA e commercializzazione dello stesso.

Secondo l’Agenzia si tratta di attività che sono alla base delle decisioni di investimento e disinvestimento del management del fondo al punto da costituire “quell’insieme distinto valutato globalmente che ha l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali” del servizio di gestione di un fondo comune di investimento”.

Ne consegue che, se il FIA risponde ai criteri di comparabilità agli OICVM individuati dalla CGUE, i servizi resi dalle advisory company possono rientrare nel regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, c. 1, n. 1 del Dpr 633/72.

Ciò premesso, occorre compiere alcune considerazioni sulle implicazioni che le conclusioni raggiunte dall’Ade possono manifestare sui comportamenti tenuti dalle società di consulenza.

È facile supporre, infatti, che in forza del tenore dell’art. 10, c.1 n.1, del Decreto IVA – il quale si riferisce letteralmente alla gestione di fondi comuni di investimento – le advisory companies abbiano legittimamente ritenuto i servizi prestati come imponibili ai fini Iva, esercitando il correlato diritto alla detrazione sugli acquisti. Tuttavia, a fronte del riconoscimento dell’esenzione è possibile che l’Ade contesti l’indebita applicazione dell’art. 19 del Dpr 633/72.

Inoltre, il riconoscimento dell’esenzione Iva comporta per le advisory company altresì un limite all’esercizio del diritto alla detrazione in caso di servizi resi verso fondi comuni d’investimento esteri. E ciò in quanto, posto che si tratta di operazioni fuori campo Iva, non potrebbe più trovare applicazione l’art.19, c.3 lett. b) del Dpr 633/72. Tale norma, infatti, ammette l’esercizio del diritto alla detrazione solo per quelle operazioni che, se territorialmente rilevanti in Italia, avrebbero conferito tale diritto.

In questi termini, si è infatti espressa l’AdE con la risposta ad interpello n. 104/2022.

L’Agenzia ha da un lato qualificato i servizi resi dalle advisory company in favore di fondi di diritto francese come equiparabili agli OICVM. Dall’altro ha escluso il diritto alla detrazione, sul presupposto che se i medesimi servizi fossero stati territorialmente rilevanti in Italia, sarebbero stati riconducibili nell'ambito applicativo del regime di esenzione di cui all'art. 10 del Dpr 633/72, con la conseguente limitazione del diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti impiegati per fornire detti servizi.

Ad ogni modo, premesso che i chiarimenti dell’AdE dovrebbero avere natura interpretativa, stante le “obiettive incertezze” circa la portata applicativa dell’art. 10, c.1, n.1) del Dpr 633/72, è legittimo supporre che a fronte di eventuali contestazioni dell’Amministrazione finanziaria il Contribuente possa domandare l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni in forza del combinato disposto tra l’art. 8 del D.lgs. 546/72 e l’art. 6 del D.lgs. 472/97.

G.G.


[1] Ex pluris: Risp. Ad interpello n. 628/2020, n. 527/2021 e n. 631/2021

[2] Ex pluris: sent. 28 giugno 2007, causa C-363/05; sent. 19 luglio 2012, C-44/11; sent. 7 marzo 2013, C-424/11; sentenza del 13 marzo 2014, causa C-464/12, sent. 9 dicembre 2015, causa C-595/1

[3]Si intendono per OICVM gli organismi il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide e il cui funzionamento è soggetto alla ripartizione dei rischi e le cui quote sono riacquistate o rimborsate a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. Questi organismi possono assumere tre forme: fondo comune di investimento aperto, SICAV o unit trust.

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