Super ACE: questioni aperte

24 Novembre 2021

L’art. 19, co. 2-7, del DL 73/2021 prevede che gli incrementi patrimoniali (“Incrementi”) effettuati nel corso del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 beneficino di un’aliquota ACE pari al 15% (cd. “Super ACE”). Incrementi rilevano fino all’ammontare massimo di 5 milioni di euro (“Limite massimo”). Entro tale limite, gli incrementi di capitale rilevano per il loro intero ammontare, a prescindere dal periodo dell’anno in cui è stato effettuato il versamento.

In sintesi, la Super ACE è pari al 3,6% dell’Incremento (= 15% x 24%). Tenuto conto del Limite massimo, il beneficio massimo fruibile è pari a 180.000,00 euro.

L’incentivo può essere fruito in dichiarazione o sotto forma di credito di imposta. Il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello dell’incremento. Tuttavia, la fruizione del credito è subordinata ad una preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione potrà essere inviata solamente a partire dal 20 novembre 2021 fino al termine ordinario della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La norma prevede un meccanismo di cd. “recapture” in caso di attribuzioni ai soci degli Incrementi prima del 31 dicembre 2023. Non rilevano le riduzioni del patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio.

Sulla base del tenore letterale dell’art. 19, co. 2-7, del DL 73/2021, per tutto quanto non espressamente disciplinato, dovrebbero applicarsi le regole della ordinaria disciplina ACE.

La norma in esame presenta una molteplicità di problematiche applicative, molte delle quali peraltro già evidenziate in dottrina.

Come detto, gli Incrementi rilevano per l’intero periodo d’imposta, senza che sia necessario alcun ragguaglio ad anno. Ciò a differenza della disciplina ACE ordinaria. Si pone il problema di stabilire come individuare, nel caso di superamento del Limite massimo, gli Incrementi soggetti alla Super ACE che non devono essere ragguagliati ad anno. Secondo taluni, il contribuente potrebbe scegliere liberamente quale incremento assoggettare alla Super ACE. Dunque, in base a tale impostazione, il contribuente potrebbe scegliere di applicare la Super ACE ad un versamento di 5 milioni di Euro effettuato a dicembre (per non ragguagliarlo ad anno), restando applicabile l’ACE per gli altri versamenti effettuati nel corso dell’anno. Secondo altri, il mancato ragguaglio dovrebbe trovare applicazione con riferimento a tutti gli Incrementi effettuati nel 2021. Tale conclusione troverebbe peraltro conferma in un passaggio della Relazione al DL 73/2021. Tale Relazione prevede infatti che “sempre per il 2021, tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis”. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.

Il rendimento maggiorato si applica agli incrementi effettuati nel 2021. Dovrebbero essere agevolabili dunque anche gli Incrementi già effettuati prima dell’entrata in vigore del DL 73/2021.

Si pone il problema di stabilire se possano usufruire del beneficio anche le NewCo costituite nel 2021. Sembrerebbe di poter propendere per una risposta positiva. In base alle regole ordinarie in tema di ACE, l’intero ammontare dei conferimenti dovrebbe a tale proposito essere agevolabile.

L’incremento eccedente il Limite massimo potrà in astratto beneficiare dell’ACE ordinaria per il 2021. Per il 2022, troveranno applicazione le ordinarie regole ACE. Dunque, a decorrere dal 2022, dovrebbe beneficiare dell’aliquota ACE ordinaria anche l’Incremento che ha beneficiato della Super ACE nel 2021. Occorre peraltro stabilire se l’utilizzo della base Super ACE, seppur in base alle regole ACE ordinarie, negli esercizi successivi, sia ammesso anche in caso di trasformazione in credito di imposta.

L’incremento rilevante è calcolato in misura pari alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente. In sostanza, la base di calcolo è pari alla differenza tra la cd. “base ACE” al 31 dicembre 2021 e quella al 31 dicembre 2020. Il calcolo dell’incremento, con riferimento alla situazione vigente al 31 dicembre 2020, permette di applicare la Super ACE anche con riferimento ad Incrementi che, in quanto tali, non possono beneficiare dell’ACE ordinaria. Ad esempio, si ipotizzi una società che al 31 dicembre 2010 aveva un capitale proprio rilevante ai fini ACE di 10 milioni di euro, sceso a 3 milioni di euro nel 2020 e riportato a 8 milioni di euro nel 2021 a seguito di conferimenti in denaro da parte dei soci. In tale ipotesi, l’ACE ordinaria non può trovare applicazione, stante la sussistenza di una cd. “base ACE negativa”. L’incremento, entro il Limite massimo, dovrebbe tuttavia pacificamente beneficiare della Super ACE.

La norma commentata non disciplina il riporto a nuovo delle eccedenze non sfruttate per incapienza del reddito. Si pone, dunque, in primo luogo, il problema di stabilire se tale riporto sia possibile (taluno ha al riguardo ipotizzato la necessità in tale ipotesi di operare la trasformazione in credito). In secondo luogo, occorre stabilire se tale eccedenza, ove utilizzata negli esercizi successivi, possa o meno beneficiare dell’aliquota Super ACE. Il tema si pone anche con riferimento all’attribuzione delle suddette eccedenze al consolidato. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.

Un altro problema attiene agli effetti sulla Super ACE derivanti dall’applicazione delle cd. “norme antiabuso” di cui all’art. 10 del DM 3 agosto 2017. Come noto, tali norme prevedono la sterilizzazione degli Incrementi in capo al soggetto che effettui alcune operazioni, la principale delle quali è rappresentata dai conferimenti in danaro nei confronti delle controllate. La ratio di tali norme è quella di evitare che, a fronte di un unico incremento si creino moltiplicazioni “a cascata” della base ACE nei confronti di più soggetti del gruppo.

La questione è stata oggetto di un intenso dibattito in dottrina.

Secondo taluni la base ACE su cui applicare il rendimento del 15% dovrebbe essere rappresentata dall’incremento “lordo” senza che lo stesso possa essere ridotto in base alle norme antiabuso. Queste opererebbero prioritariamente con riferimento agli Incrementi soggetti all’ACE ordinaria (a condizione che vi sia una cd. “base ACE positiva”). Tale conclusione troverebbe, peraltro, conferma anche nelle conclusioni dettate dalla Circolare 3 giugno 2015, n. 21/E, con riferimento alla cd. “Super ACE” per le società quotate di cui all’art. 19, co. 1, del D.L. 91/2014. Tale norma (mai entrata in vigore) prevedeva una maggiorazione pari al 40% della variazione in aumento ACE. La Circolare citata prevedeva, appunto, che le norme antiabuso fossero applicate solamente “a valle”, dopo aver determinato la base ACE lorda tenendo conto anche della maggiorazione.

Secondo una diversa impostazione, l’applicabilità salva previsione contraria della disciplina ACE dovrebbe comportare che le norme antiabuso debbano operare secondo le regole ordinarie. Pertanto, anche l’aliquota di rendimento pari al 15% (così come quella ordinaria) dovrebbe essere applicata su una variazione in aumento da assumere nella sua dimensione definitiva.

Sempre secondo quanto sostenuto da taluni, i principi formulati dall’Agenzia delle entrate con riferimento all’ACE per le società quotate non potrebbero trovare applicazione sic et sempliciter con riferimento alla Super ACE. Infatti, l’ACE per le società quotate determinava una maggiorazione dell’incremento. In tale contesto, la tesi dell’applicazione “a valle” permetteva comunque alle norme antiabuso di “incidere” sull’incremento complessivo. Invece, la Super ACE determina una maggiorazione dell’aliquota di rendimento (e non dell’incremento). L’applicazione “a valle” con riferimento alla Super ACE produrrebbe dunque l’effetto (che con le società quotate non si realizzava) di sottrarre alle norme antiabuso l’intero incremento oggetto dell’agevolazione maggiorata.  

È stato, peraltro, evidenziato che tale conclusione potrebbe portare ad una moltiplicazione della Super ACE a fronte di un'unica immissione di liquidità: si pensi al caso di un versamento soci in favore di una società, che utilizza le risorse finanziarie ricevute per capitalizzare la propria controllata. Accedendo alla tesi dell’applicazione della maggiorazione sulla base lorda, sia la prima società che la propria controllata avrebbero accesso al beneficio del 15% (a condizione che entrambe abbiano una base ACE netta). Si tratterebbe di un effetto non voluto dal Legislatore e che con ogni probabilità non verrebbe accettato dall’Ufficio. Sul punto è quindi auspicabile una conferma dell’Agenzia delle entrate.

Occorre, inoltre, stabilire il regime applicabile alle operazioni soggette alle norme antiabuso (per esempio, al conferimento) effettuate nei periodi di imposta successivi al 2021. Si pone il problema di stabilire il regime applicabile in caso di fruizione della Super ACE nel 2021, effettuando il conferimento nell’esercizio successivo. La sterilizzazione che si verificherà a quel punto dovrebbe determinare una riduzione di base ACE ordinaria, senza incidere sul beneficio.  Non è infatti previsto per i conferimenti un meccanismo di recapture. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.

Un problema in parte simile si pone anche con riferimento alla “sterilizzazione” operante in caso di incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni. In primo luogo, andrebbe chiarito se tale sterilizzazione è applicabile. Sembrerebbe di poter propendere per una soluzione positiva. Peraltro, con riferimento a tali operazioni non si pongono nemmeno le incertezze che hanno fatto da taluno legittimamente dubitare dell’applicabilità della norma antiabuso. Si tratta infatti di elementi che, come evidenziato da molti, tecnicamente non sono riduzioni quali quelle derivanti dall’applicazione delle norme antiabuso ma elementi che vanno "a monte" a ridurre la variazione in aumento del capitale proprio. Di conseguenza, stante il richiamo alla disciplina ACE ordinaria, sembra difficile negarne l’applicazione. Ad ogni modo, occorre stabilire se tale sterilizzazione debba essere imputata alla quota agevolata oppure alla quota non agevolata.

Un altro tema attiene alle modalità di funzionamento del meccanismo di recapture.

La prima questione attiene alla riferibilità prioritaria della riduzione degli Incrementi alla base ACE ordinaria o alle poste che hanno beneficiato della Super ACE. Sembrerebbe ragionevole imputare prioritariamente i decrementi alla Super ACE.

Un secondo tema, affine al precedente, attiene alle poste che determinano la recapture. Secondo taluni questa opererebbe non solo nel momento in cui sono distribuiti Incrementi che hanno beneficiato della Super ACE ma anche all'atto della distribuzione di riserve pregresse, le quali hanno beneficiato dell'ACE ordinaria. La norma di riferimento sembra infatti prevedere una disciplina “per masse”.

Per la medesima ragione, la recapture non dovrebbe tuttavia operare laddove le distribuzioni degli Incrementi siano controbilanciate da nuove variazioni in aumento (per accantonamento di utili a riserva e/o conferimenti in denaro) di ammontare almeno uguale. Del resto, in tale ipotesi, viene rispettata la ratio della disciplina la quale mira a garantire la patrimonializzazione delle imprese.

Nel caso, frequentissimo, di Incrementi che, nel 2021, superano il Limite massimo, si pone il problema di stabilire se le restituzioni debbano essere imputate prioritariamente all’incremento soggetto alla Super ACE o a quelli soggetti ad ACE ordinaria. La norma sembrerebbe deporre a favore della prima interpretazione, in quanto prevede il recapture con riferimento, in generale, a tutte le riduzioni delle variazioni in aumento. Tale interpretazione, peraltro, rappresenterebbe un ulteriore incentivo alla patrimonializzazione delle imprese (imponendo di fatto il mantenimento delle risorse all’interno della società anche per la quota eccedente il Limite massimo). Ad ogni modo, la seconda interpretazione sembrerebbe maggiormente ragionevole, in quanto limiterebbe la recapture alle ipotesi in cui vi sia un’effettiva riduzione degli Incrementi che effettivamente hanno beneficiato della Super ACE.

F.N.

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