Il conferimento c.d. “intracomunitario” di partecipazioni interrompe l’holding period di 12 mesi richiesto per l’esenzione da ritenuta sulle royalties corrisposte a soggetti residenti in Stati Membri dell’Unione europea dall’art. 26-quater, comma 2, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’holding period non viene pertanto “ereditato” dalla conferitaria. Tale principio è affermato dall’Agenzia delle entrate (“Agenzia”) nella risposta ad interpello n. 695 dell’11 ottobre 2021. L’art. 26-quater del d.P.R. 600/1973 ha come noto recepito in Italia la Direttiva 2003/49 CE (“IRD”). In base a tale norma, le royalties corrisposte tra soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Unione europea non sono soggette a ritenuta a condizione che: La partecipazione rilevante ai fini dell’esenzione deve essere detenuta ininterrottamente per almeno 12 mesi- (“holding period”). La fattispecie esaminata nella risposta in esame concerneva una società residente in Italia (“Istante”), interamente partecipata da una società spagnola (“Controllante”). L’Istante utilizzava marchi di proprietà della Controllante (“IP”) corrispondendo alla Controllante una royalty per tali IP. In relazione alle royalty trova applicazione l’IRD. La Controllante, nell’ambito di un piano di riorganizzazione societaria, ha trasferito ad una newco (“Holding”) gli IP, conferendo anche le partecipazioni detenute nell’Istante. Il conferimento è stato effettuato in regime di neutralità fiscale ai sensi della cd. “Direttiva Fusioni” (Direttiva 90/434/CEE, come modificata dalla Direttiva 2009/133/CE). In capo alla conferitaria, non è ancora trascorso un lasso di tempo sufficiente per ritenere configurato, ai fini dell’IRD, l’holding period in capo alla Holding. L’Istante chiede all’Agenzia se, stante il regime di neutralità al quale è stato assoggettato il conferimento, la Holding possa “ereditare” l’holding period maturato dalla Controllante. Secondo l’Istante, nella fattispecie in esame, si sarebbe configurato un fenomeno sostanzialmente “successorio” nella detenzione delle partecipazioni non interruttivo del decorso dell’holding period. Conseguentemente, l’Istante potrebbe applicare sin da subito l’IRD sulle royalties corrisposte alla Holding, nuova titolare delle IP. A sostegno delle proprie conclusioni, l’Istante adduce anche il carattere duraturo e non speculativo dell’investimento. L’Agenzia fornisce risposta negativa al quesito formulato dall’istante. Ciò sulla base del fatto che “il requisito del periodo minimo di detenzione della partecipazione non può essere derogato dal sostituto d’imposta in ipotesi contingenti in cui sia “empiricamente” dimostrata l’assenza di finalità abusive. L’irrilevanza dell’assenza di finalità abusive era stata peraltro già evidenziata nella risoluzione 29 luglio 2005, n. 109/E, inerente però l’esenzione sui dividendi corrisposti in applicazione della Direttiva 90/435/CEE (PSD). Di conseguenza, l’Istante, in veste di sostituto di imposta, sarà tenuto all’effettuazione dell’ordinaria ritenuta alla fonte con riferimento alle royalties corrisposte alla Controllante. Tuttavia, al perfezionarsi, poi, del requisito dell’holding period, la Controllante, beneficiaria delle royalties potrà presentare istanza di rimborso in relazione alle ritenute medio tempore effettuate dal sostituto di imposta (cfr. Agenzia delle entrate, Circolare 2 novembre 2005 n. 47/E; e risoluzione 27 maggio 2009, n. 113/E). Nella risposta in esame, l’Agenzia afferma dunque il principio secondo il quale i conferimenti neutrali interrompono l’holding period. Tale principio viene formulato con riferimento all’IRD. Le medesime considerazioni dovrebbero tuttavia valere anche con riferimento alla PSD. Si pone il problema di stabilire se la portata del principio di cui sopra sia limitato ai soli conferimenti di partecipazioni o trovi applicazione con riferimento anche alle altre operazioni che a vario titolo beneficiano di un regime di neutralità fiscale. Al riguardo, è opportuno soffermarsi, seppur in estrema sintesi e con alcune semplificazioni, sulla natura e sugli effetti delle diverse operazioni straordinarie. Secondo autorevole dottrina, le operazioni straordinarie possono essere qualificate, ai fini fiscali, come operazioni c.d. “sui beni” oppure operazioni c.d. “sui soggetti”. Le prime sarebbero intrinsecamente realizzative (salvo specifiche previsioni di legge volta a garantirne la neutralità fiscale). Le seconde sarebbero invece, come regola generale, neutrali (al limite, anche in assenza di una esplicita previsione in tal senso). Si tratta di una distinzione che, in estrema sintesi e con alcune eccezioni, rappresenta sotto certi profili una conseguenza della disciplina civilistica e contabile applicabile alle diverse operazioni. Le operazioni sui beni ricomprendono, oltre naturalmente alla compravendita, anche il conferimento. Il conferimento, dunque, in quanto tale non è un’operazione intrinsecamente neutrale. Nell’ordinamento italiano, l’art. 9 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), qualifica ad esempio espressamente il conferimento come operazione realizzativa, assimilata ad una cessione. Il regime di neutralità fiscale eventualmente applicabile a determinate operazioni di conferimento non consegue dunque all’applicazione di un principio generale, bensì la conseguenza di apposite scelte legislative. Un esempio di ciò sarebbe rappresentato, secondo taluni, dal conferimento di azienda ex art. 176 del TUIR. La medesima conclusione vale, a maggior ragione, con riferimento ai conferimenti soggetti alla Direttiva fusioni. In tale ipotesi, la neutralità consegue ad una esplicita scelta compiuta a livello comunitario/unionale di favorire le aggregazioni all’interno della Comunità/Unione europea. Vi sono poi alcuni casi in cui il conferimento, pur non dando luogo al realizzo di plusvalori, non può nemmeno essere propriamente qualificato come neutrale. È il caso ad esempio, con riferimento alle partecipazioni, del realizzo c.d. “controllato” di cui all’art. 177 del TUIR (in cui la “neutralità” è una conseguenza, non necessaria, delle opzioni contabili adottate dal conferitario) o del conferimento ex art. 175 del TUIR (in cui la “neutralità” è una conseguenza delle opzioni adottate tra conferente e conferitario). Le operazioni c.d. “sui soggetti” ricomprendono invece la fusione e la scissione e la trasformazione omogenea. Sulla base di tale distinzione, ci si potrebbe chiedere se, nella fattispecie in esame, la conclusione dell’Agenzia in merito all’interruzione dell’holding period risenta o meno della natura di operazione c.d. “sui beni” propria del conferimento di partecipazioni. La motivazione fornita dall’Agenzia non permette di ritrarre conclusioni univoche a riguardo. Se così fosse, ad ogni modo, se ne potrebbe concludere che l’interruzione dell’holding period non si sarebbe verificata, ad esempio, nel caso di fusione che avesse interessato la Controllante. Lo stesso potrebbe dirsi in caso di scissione della Controllante con attribuzione delle partecipazioni ad altra società nonché in caso di trasformazione omogenea. In tali ipotesi, infatti, si verifica una continuità soggettiva che giustificherebbe la “successione” nell’holding period tra dante e avente causa. Ciò a differenza di quanto accade nell’ipotesi in esame in cui invece, seppur mediante un’operazione fiscalmente neutrale, si verifica un mutamento nella titolarità delle partecipazioni (trasferite dalla Controllante alla Holding). La tesi della continuazione dell’holding period in caso di fusione o scissione è stata peraltro sostenuta in maniera pressoché unanime dalla dottrina più autorevole. Sul punto è naturalmente opportuno un chiarimento. Ancora più problematica è l’ipotesi di conferimento di azienda all’interno del quale sono comprese le partecipazioni in relazione alle quali si valuta la sussistenza dell’holding period. Tale incertezza deriva dalla natura propria del conferimento di azienda. Infatti, tale operazione da un lato, è qualificabile come un’operazione c.d. “sui beni”, essendo assimilabile ad una cessione che determina il trasferimento da un soggetto all’altro della partecipazione ricompresa nell’azienda. Dall’altro lato, tuttavia, tale operazione, riguardano appunto un’azienda, determina il trasferimento di una business unit nel suo complesso, la quale continua ad operare senza soluzione di continuità presso l’avente causa. In tal modo, si realizza, a seguito del conferimento, una continuità soggettiva assimilabile, sotto certi profili, a quella di una operazione “sui soggetti”. Alla luce di tale natura “parzialmente” successoria del conferimento di azienda sembrerebbe possibile ammettere la successione nell’holding period. Tale conclusione è riconosciuta del resto dall’art. 176 del TUIR ai fini dell’applicazione della cd. “participation exemption” ex art. 87 del TUIR (fermo restando che in relazione ad una normativa di derivazione unionale come la IRD, l’Agenzia potrebbe ritenere di dover effettuare valutazioni diverse). Il medesimo principio, peraltro, dovrebbe trovare applicazione in caso di conferimento di stabile organizzazione. Anche sul punto sarebbe opportuno un chiarimento. F.N. G.P.