Nell’ambito del c.d. “progetto BEPS” dell’OCSE, l’Action 13 si pone l’obiettivo di aumentare la trasparenza delle strutture operative dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro politiche di transfer pricing nei confronti delle Amministrazioni fiscali. Negli ultimi anni l’Action 13 ha consolidato l’impianto documentale relativo ai prezzi di trasferimento, aggiungendo un ulteriore set documentale. Ai due livelli di documentazione che ordinariamente formano la c.d. “TP DOC” (Masterfile e Country File), se ne aggiunto un terzo: il c.d. “Country by Country Report” (“CbCR”). Esso ha la funzione di rendicontare annualmente, per ogni giurisdizione in cui il gruppo opera, i principali dati relativi all’allocazione delle risorse a ciascuna unità del gruppo. Le indicazioni fornite dall’Action 13 sono state recepite anche dall’Unione europea, che le ha rese vincolanti per i Paesi membri attraverso l’adozione della Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016 (c.d. “DAC 4”). Essa, oltre a introdurre l’obbligo di redigere il CbCR, disciplina le modalità per lo scambio tra i Paesi membri delle informazioni raccolte con riferimento ai gruppi di imprese multinazionali. L’Italia ha recepito le regole in questione con l’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di Stabilità per il 2016”), le cui modalità operative sono state specificate con il D.M. 23 febbraio 2017. Il CbCR è rivolto a tutti i gruppi multinazionali i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, relativi a ciascun periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, non sono inferiori a 750 milioni di euro. Soggetti obbligati La controllante del gruppo residente fiscalmente in Italia ha l’obbligo di presentare il CbCR. Ciò a differenza del Masterfile e del Country File. Infatti, la presentazione di tali ultimi due documenti da parte della società residente in Italia è meramente facoltativa e produce come unico effetto l’esonero delle sanzioni amministrative in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento, ai sensi degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Nell’ipotesi in cui la capogruppo non sia residente in Italia, l’obbligo di rendicontazione si trasferisce in capo alla società controllata residente nel territorio dello Stato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: In questo caso, la società controllata residente nel territorio dello Stato è tenuta a chiedere alla controllante capogruppo le informazioni all’uopo necessarie. In caso di mancata trasmissione di quanto richiesto, la società controllata residente presenta il CbCR sulla base delle informazioni di cui dispone e comunica all'Agenzia delle Entrate che la controllante capogruppo non ha reso disponibili i dati relativi al gruppo. Peraltro, nell’eventualità in cui si verifichi una delle condizioni sopra menzionate, tale obbligo può venire meno quando siano presenti più società controllate residenti nel territorio dell'Unione europea, In tale circostanza, il gruppo multinazionale può designare una di dette società (c.d. “entità designata”) affinché presenti il CbCR ed è tenuto fornire alla stessa tutte le informazioni necessarie. La presentazione da parte dell’entità designata nella propria giurisdizione di residenza fiscale soddisfa l’obbligo gravante in capo a tutte le controllate residenti nel territorio dell'Unione europea. Infine, la società controllata residente nel territorio dello Stato non è tenuta a presentare il CbCR all’Agenzia delle Entrate nell’ipotesi in cui il gruppo multinazionale metta a disposizione la rendicontazione tramite “una supplente della controllante capogruppo che presenti detta rendicontazione all’autorità fiscale della propria giurisdizione di residenza”[1]. Modalità di comunicazione L’art. 3 del D.M. 23 febbraio 2017 prevede che la società residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione del CbCR in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entità designata, ne dia comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione. La società controllata residente in Italia che non è tenuta a presentare il CbCR è, invece, tenuta a comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione l'identità e la residenza ai fini fiscali dell'entità del gruppo che ha l’onere di adempiere al predetto obbligo. Contenuto Il CbCR contiene indicatori in grado di esprimere in modo sintetico la catena del valore dell’impresa, associando l’indicazione del capitale investito e dei principali fattori produttivi al profilo funzionale delle varie unità del gruppo. Tale documento costituisce una prima base per analizzare più in dettaglio se la politica di transfer pricing del gruppo rifletta correttamente l’allocazione degli asset e la loro remunerazione, in relazione alle funzioni svolte e ai rischi assunti dalle varie unità. Nello specifico, il CbCR è strutturato in tre sezioni: Scambio di informazioni L'Agenzia delle Entrate è obbligata a trasmettere a ogni altro Stato membro dell'Unione europea e a ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo le informazioni ricevute – relative, per l’appunto, alle entità appartenenti al gruppo residenti o aventi una stabile organizzazione in detto altro Stato o giurisdizione – entro quindici mesi dall’ultimo giorno del periodo di imposta oggetto di rendicontazione. Utilizzo dei dati Come espresso nell’art. 7, comma 1, del D.M 23 febbraio 2017, le informazioni relative al CbCR sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate “ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché ai fini della valutazione di altri rischi collegati all'erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili e, se del caso, per analisi economiche e statistiche”. Tuttavia, non è consentito all’Amministrazione finanziaria operare rettifiche dei prezzi di trasferimento basandosi su tali informazioni, in quanto queste ultime possono costituire solo elementi per ulteriori indagini o controlli fiscali, solamente a seguito dei quali le basi imponibili possono essere rettificate. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, prot. 275956, del 28 novembre 2017, attuativo del D.M. 23 febbraio 2017, ha poi previsto che le informazioni acquisite dai contribuenti e comunicate dalle autorità competenti di ogni altro Stato membro dell’Unione europea e di ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo per lo scambio di informazioni devono essere trattate come segrete in conformità alla normativa nazionale in materia di riservatezza e protezione dei dati, e sono raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. Regime sanzionatorio In caso di omessa presentazione della rendicontazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. RC [1] Art. 2, comma 6, del D.M. 23 febbraio 2017.