Interessi sui buoni postali percepiti da un soggetto residente in UK

16 Febbraio 2021

Con la risposta a interpello n. 109 del 15 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto residente nel Regno Unito.

A tale riguardo, ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, art. 11, gli interessi provenienti un soggetto residente in Italia e pagati a un residente del Regno Unito sono imponibili in Italia. Ciò ovviamente a condizione che l’Italia preveda l’imponibilità degli interessi in questione.

Tale imponibilità è appunto in linea di principio prevista ai sensi dell’art. 23 del TUIR. In base a tale norma, fatte salve alcune eccezioni non rilevanti nel caso in esame, si considerano prodotti in Italia gli interessi corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Nello specifico, gli interessi e altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi collocati da Poste Italiane S.p.A. per conto dell'emittente Cassa Depositi e Prestiti S.p.A  sono in linea generale soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,5%, ai sensi del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239.

In astratto tuttavia, nella fattispecie in esame, potrebbe trovare applicazione il regime di esenzione di cui all'art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 239/1996. Tale norma prevede un regime di esenzione per gli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi, qualora percepiti da soggetti non residenti in Italia, ma residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. Si tratta degli Stati inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996. Il Regno Unito fa parte appunto di tali Stati. Tale esenzione, secondo quanto previsto decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511 (richiamato ex art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo) si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fin dall'emissione del titolo. In particolare:

  • laddove sia accertata la residenza nel Regno Unito o in un altro Stato white list diverso dall’Italia, sin dall’emissione, troverà applicazione un regime di esenzione;
  • laddove il beneficiario muti la residenza, il regime di esenzione troverà applicazione sempre a condizione che tutti gli Stati in cui è stato residente siano Stati, diversi dall’Italia, qualificabili come white list;
  • in tutti gli altri casi, l’interesse sarà soggetto ad imposta sostitutiva.

Al fine di accertare l’applicabilità dell’esenzione, Poste italiane S.p.A. acquisisce l’attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Regno Unito dalla quale risulti la sussistenza della residenza in un Paese white list. Tale attestazione può essere acquisita anche all'atto del pagamento.

Sulla base di tale scenario, l’Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione che Poste Italiane S.p.A. debba applicare l'imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi in oggetto. Ciò a prescindere dal fatto che al momento della percezione il percipiente fosse residente nel Regno Unito. Il percipiente, infatti, al momento dell'emissione di tali titoli, era residente in Italia. Il successivo acquisto della residenza nel Regno Unito non permette di ritenere riscontrato il requisito di residenza in uno Stato white list (diverso dall’Italia) sin dall’emissione del titolo.

Particolari riflessioni merita peraltro una disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 4, del citato decreto interministeriale 511/98. Tale disposizione prevede che: “[q]ualora nel periodo di possesso del titolo mutano le condizioni in base alle quali è riconosciuto il diritto all'esenzione, tale diritto si esercita solo nel caso in cui l'attestazione di cui all'articolo 4 è acquisita dalla Poste italiane S.p.a. antecedentemente al verificarsi del mutamento”.

FN

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